Recesso del socio pubblico vietato durante la liquidazione della società partecipata (C.G.A.R.S. n. 633 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il socio di una società di capitali a partecipazione pubblica non può recedere durante la fase di liquidazione della società. Il divieto posto dall’art. 2347-bis cod. civ. risponde alla tutela dei creditori sociali, poiché il recesso comporterebbe una diminuzione del patrimonio non compensata dalla responsabilità personale del recedente. La coloritura pubblicistica della partecipazione non consente di attenuare la disciplina della fase liquidatoria, ma impone anzi un’attenzione maggiore nella gestione della transizione dello scioglimento. Il recesso disposto dall’ente locale nel corso della liquidazione è pertanto illegittimo.

Il Fatto

La società attrice, in liquidazione, era stata costituita dalla Provincia di Catania e dai comuni del relativo perimetro provinciale quale gestore del servizio rifiuti nell’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 22/1997. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che ne aveva disposto la messa in liquidazione, la Città metropolitana di Catania aveva deliberato unilateralmente di recedere dalla compagine sociale, invocando l’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016.

La società impugnava tale delibera insieme agli atti presupposti e chiedeva il riconoscimento dell’obbligo dell’ente di contribuire alle spese di gestione fino al termine della liquidazione. Il TAR Sicilia accoglieva il primo motivo, relativo all’impossibilità di recedere fuori dalle ipotesi dell’art. 2347 cod. civ., assorbendo le altre censure. La Città metropolitana proponeva appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio delimita il thema decidendum ai soli motivi di appello, poiché la società appellata non ha riproposto le censure assorbite in primo grado. Passa quindi all’esame dei tre motivi di gravame e ne rileva l’infondatezza.

Quanto al primo motivo, il C.G.A.R.S. esclude che il TAR abbia omesso di esaminare eccezioni preliminari: nessuna di esse risulta dedotta né indicata nell’atto di appello. Il mancato accoglimento della prospettazione dell’amministrazione sull’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 non vizia la sentenza per difetto di motivazione, avendo il primo giudice esposto le ragioni della conclusione raggiunta. In assenza di eccezioni di rito o di merito, di ricorso incidentale o di motivi aggiunti, il perimetro della controversia resta quello tracciato dal ricorso introduttivo.

Il Collegio prende atto del proprio diverso orientamento espresso con la sentenza n. 530 del 2019, che in un giudizio analogo aveva ritenuto legittimo il recesso dell’amministrazione metropolitana. Ritiene tuttavia di dare continuità alla successiva sentenza n. 776 del 2021, pronunciata in un giudizio analogo concernente la stessa società in liquidazione, che aveva dichiarato illegittimo il recesso durante la fase liquidatoria.

Il percorso argomentativo muove dalla norma che esclude espressamente la possibilità del socio di recedere durante la liquidazione. Tale divieto si iscrive nella prospettiva della tutela dei creditori, poiché il recesso diminuisce il patrimonio sociale senza che la responsabilità personale del recedente la compensi. La coloritura pubblicistica della fattispecie non rende meno stringente la disciplina della fase di liquidazione. Al contrario, la partecipazione pubblica presuppone un corrispondente interesse dell’ente, rispetto al quale la gestione della transizione impone un’attenzione non inferiore a quella richiesta per le società interamente private.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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