Foglio di via illegittimo senza condotta sintomatica di pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 403 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione del foglio di via obbligatorio presuppone la qualificazione del destinatario come persona socialmente pericolosa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, da accertare attraverso una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti. La mera partecipazione a una manifestazione non violenta non integra di per sé la pericolosità sociale, in mancanza dell’imputazione al destinatario di una condotta qualificabile come reato o della violazione di un precedente foglio di via o divieto di frequentazione. È pertanto illegittimo, per carente motivazione, il provvedimento che dia conto solo della presenza del soggetto nel luogo della manifestazione, senza un’adeguata e puntuale valutazione della personalità e delle abitudini di vita. La tipicità del provvedimento va valutata sul piano della tutela dell’interesse sostanziale del destinatario, non su quello della mera integrazione formale dell’atto.
Il Fatto
In data 18 luglio 2024 la Questura di Bologna ha emesso nei confronti della ricorrente un foglio di via obbligatorio, con ordine di lasciare il territorio comunale entro 48 ore dalla notifica e divieto di ritorno per la durata di un anno. L’atto si fonda sulla partecipazione della destinataria a una manifestazione organizzata non autorizzata, non violenta in senso stretto, che aveva limitato l’accesso alla sede del Comune e richiesto un rilevante dispiego di forze di polizia.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo la nullità per mancanza dell’intimazione di rientro nel luogo di residenza, la carenza e insufficienza della motivazione in ordine alla riconducibilità alle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e alla specifica pericolosità, e in via subordinata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 in relazione agli artt. 3 e 113 Cost. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio respinge la censura di tipo strutturale. Richiamando l’insegnamento del Cons. Stato, sez. III, n. 6259 del 2022 (e i conformi TAR Sicilia, Catania, n. 1813 del 2024 e TAR Sicilia, n. 122 del 2023), il giudice amministrativo rileva che l’interesse azionabile deve correlarsi a un’utilità evidente e percepibile a valle dell’annullamento. L’eventuale integrazione dell’atto con l’obbligo di rientro comporterebbe per la ricorrente conseguenze più gravose, così che la censura non è meritevole di tutela.
Quanto al secondo motivo, il Collegio condivide il principio generale secondo cui l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale. Ciò non elimina però la necessità di un’istruttoria preliminare adeguata e di una motivazione che renda comprensibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione.
Il presupposto del foglio di via obbligatorio risiede nella pericolosità del soggetto, da verificare su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a fondare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati. La norma di riferimento è l’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, che richiede la dedizione alla commissione di reati offensivi della sicurezza o tranquillità pubblica.
La mera presenza a una manifestazione non violenta non integra di per sé tale condotta, in assenza di un fatto qualificabile come reato o della violazione di un precedente foglio di via o divieto di frequentare luoghi. Il Collegio aderisce al precedente del TAR Toscana n. 802/2024: anche unitamente a un deferimento per un fatto analogo, la partecipazione non basta ad attestare la dedizione a condotte offensive, soprattutto se manca una valutazione complessiva della personalità desunta dalle abitudini e dallo stile di vita.
Nel caso concreto il provvedimento dà conto solo della presenza nel luogo della manifestazione e non consente di desumere la reiterazione di condotte tenute altrove, né l’avvio di azioni giudiziarie in occasione delle precedenti manifestazioni. Il ricorso è dunque accolto, con assorbimento del terzo motivo e compensazione delle spese; il provvedimento è annullato.
Nota della Redazione
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