Indennità di turno e soccorso esterno per parzialmente inabile in mansioni illecite (C.G.A.R.S. n. 17 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione di mansioni incompatibili con la dichiarata parziale inabilità del lavoratore è illecita e può fondare la responsabilità del dirigente e dell’Amministrazione. Tale illiceità, tuttavia, non è di per sé ostativa al diritto alle indennità collegate all’attività concretamente prestata. Il diritto alla retribuzione è escluso solo quando ricorra l’illiceità in senso forte, cioè il contrasto con norme fondamentali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 1343 cod. civ., e non la mera illegalità che invalida il negozio ex art. 1418, primo comma, cod. civ. Ove la prestazione sia resa in violazione di norme poste a tutela del prestatore, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione per effetto dell’art. 2126, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 36 Cost.
Il Fatto
Il Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco adottava, con distinte note del 14 maggio 2019, provvedimenti di sospensione della corresponsione dell’indennità di turno e dell’indennità operativa di soccorso esterno nei confronti di alcuni dipendenti, a decorrere dai pagamenti del cedolino unico del mese di aprile. I destinatari impugnavano tali atti davanti al TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso. Secondo il TAR, l’attribuzione di compiti incompatibili con la parziale inabilità del lavoratore, determinando la violazione di norme imperative poste a tutela della salute, costituirebbe un illecito e non potrebbe dar luogo a un corrispettivo nell’ambito del sinallagma contrattuale, semmai a responsabilità penale, civile e contabile del dirigente. I lavoratori proponevano appello, riproponendo sostanzialmente i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello fondato e muove da un dato pacifico: i lavoratori erano stati adibiti a mansioni che ordinariamente comportano la corresponsione delle indennità richieste. Al tempo stesso, l’assegnazione di quei compiti è illecita, perché in violazione delle norme poste a tutela della salute del lavoratore dichiarato parzialmente inabile, con possibile responsabilità del dirigente e dell’Amministrazione.
Il punto di diritto rilevante è però altro: questa illiceità non è necessariamente ostativa, come invece ritenuto dal TAR, al diritto alla corresponsione delle indennità. La giurisprudenza richiamata, Cass. Sez. Un. n. 25837 del 2007, chiarisce che il cattivo uso nell’assegnazione delle mansioni impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente, ma non giustifica la lesione di un diritto di rilievo costituzionale.
La Corte richiama inoltre Cass. Sez. lav. n. 8141 del 2018, secondo cui il diritto alla retribuzione superiore può essere disconosciuto solo se le mansioni siano state svolte all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure per fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o ancora in violazione di principi basilari pubblicistici. Sul punto richiama anche la sentenza della Corte cost. n. 296 del 1990, che distingue l’illiceità in senso forte, prevista dall’art. 1343 cod. civ., dalla semplice illegalità che invalida il negozio.
Nel caso concreto mancano gli estremi rigorosi dell’illiceità in senso forte, poiché la finalità dell’assegnazione era volta all’effettiva soddisfazione delle esigenze del servizio pubblico di soccorso. Trova quindi piena applicazione l’art. 2126, secondo comma, cod. civ.: se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione. Il diritto alle indennità non può dunque negarsi, restando ferma ogni ulteriore responsabilità del dirigente e dell’Amministrazione.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della pronuncia gravata, gli atti impugnati sono annullati. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1343 c.c. – Causa illecita
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 2126 c.c. – Prestazione di fatto con violazione di legge