Foglio di via e pericolosità sociale non sono competenza del giudice penale (Cass. pen. Sez. VII n. 33442 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di foglio di via obbligatorio, il giudice penale non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, perché in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo. È invece consentito e doveroso il sindacato di legittimità sul provvedimento, consistente nella verifica della conformità alle prescrizioni di legge, tra cui l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui si desume la pericolosità. Il provvedimento, per fungere da valido presupposto del reato, deve esplicitare gli elementi di fatto dai quali desume l’appartenenza del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra appartenenza alla categoria e pericolosità sociale. In caso di motivazione sufficiente, chiara e razionale, la disapplicazione è possibile solo a fronte dell’accertata insussistenza degli elementi addotti a sostegno della pericolosità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole, dal Tribunale di Pescara con sentenza del 7 giugno 2023, del reato di cui all’art. 76 d.lgs. 159/2011, per la violazione del foglio di via obbligatorio. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 17 marzo 2025, aveva confermato la condanna.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando in primo luogo che i giudici di merito avrebbero eluso il doveroso controllo di legittimità dell’atto amministrativo, in punto di motivazione della pericolosità sociale, ritenuta sulla sola scorta di segnalazioni di polizia. Con il secondo motivo ha dedotto l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; con il terzo ha censurato il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi aspecifici e manifestamente infondati. Il fulcro del primo motivo è stato affrontato richiamando l’orientamento costante secondo cui il giudice penale non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità del Questore: si tratterebbe di un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo.

È invece consentito e doveroso il sindacato di legittimità, che consiste nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui si desume la pericolosità del soggetto. Il provvedimento, per fungere da valido presupposto del reato, deve esplicitare gli elementi di fatto in base ai quali esprime il giudizio di appartenenza del destinatario a una delle categorie indicate nell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso.

La Corte ha sottolineato che non vi è coincidenza tra l’appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 1 e la pericolosità sociale, che va desunta da ulteriori circostanze di fatto, delle quali si deve dare atto in modo specifico. Solo a fronte dell’accertata insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità è possibile la disapplicazione del provvedimento.

Nel caso concreto il provvedimento del Questore è stato ritenuto sufficientemente motivato: ha esposto gli elementi fattuali sui quali si è incentrato il giudizio di pericolosità sociale, e la motivazione della decisione, sintetica ma compiuta, ha riscontrato la presenza di idonea specificazione sia della pericolosità del soggetto, sia degli elementi a tal fine significativi.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché relativo a una questione — l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. — non oggetto dei motivi di appello, e dunque proposta in violazione del principio secondo cui con il ricorso per cassazione non possono dedursi questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, per evitare un inevitabile difetto di motivazione su un punto sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv. 270316). Il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato: la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è insindacabile in sede di legittimità purché argomentata e non frutto di mero arbitrio (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), e in caso di pena inferiore alla media edittale non è richiesta un’argomentazione specifica e dettagliata (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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