Sequestro di dispositivi informatici e interesse al riesame dopo la copia forense (Cass. pen. Sez. II n. 29101 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici già restituiti all’avente diritto previa estrazione di "copia forense", la richiesta di riesame e il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che la dichiari inammissibile sono ammissibili soltanto se l’istante deduca un interesse concreto e attuale, specifico e oggettivamente valutabile alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta, sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari. Non è sufficiente la prospettazione di un mero interesse a una pronuncia sull’astratta legittimità del provvedimento cautelare, né la deduzione di generici vizi di legittimità del decreto di sequestro. La restituzione del contenitore non esaurisce il vincolo sui contenuti, ma l’interesse all’impugnazione deve essere allegato in modo specifico e attuale, non essendo ricavabile in via implicita dalle censure rivolte al provvedimento.
Il Fatto
La polizia giudiziaria eseguiva di iniziativa il sequestro probatorio di una somma di denaro rinvenuta nella disponibilità di un indagato per riciclaggio e di due dispositivi elettronici, un cellulare e un tablet. Il Pubblico Ministero convalidava il sequestro con decreto. Investito della richiesta di riesame, il Tribunale annullava il decreto quanto alla somma di denaro e dichiarava inammissibile la richiesta relativamente ai dispositivi, già restituiti all’indagato previa estrazione della copia forense, per difetto di un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità, deducendo la violazione degli artt. 324 e 325 cod. proc. pen., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 6 e 8 CEDU. Assumeva la difesa che, in materia di misure cautelari reali, l’interesse al riesame sarebbe in re ipsa ogniqualvolta l’istante deduca vizi di legittimità del provvedimento ablativo, essendo la verifica dei presupposti applicativi sufficiente a integrare l’interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalle Sezioni Unite che hanno fissato le coordinate dell’ammissibilità dell’impugnazione avverso il decreto di sequestro probatorio dopo la restituzione dei beni. Il principio generale è che la restituzione della cosa priva di interesse concreto l’impugnazione, con conseguente inammissibilità: così Sez. U n. 230 del 2007, Normanno e, sul tema specifico dei dispositivi informatici già restituiti previa estrazione di copia forense, Sez. U n. 18253 del 2008, Tchimil.
Il Collegio richiama poi Sez. U n. 40963 del 2017, Andreucci, che ha precisato come la restituzione del contenitore non elimini il pregiudizio conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti, incidente su diritti meritevoli di tutela quali la riservatezza e il segreto. Può dunque permanere un interesse all’impugnazione per la verifica dei presupposti applicativi, ma tale interesse deve risultare concreto ed attuale, specifico e oggettivamente valutabile, sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari, non essendo sufficienti generiche allegazioni.
La Corte dichiara di voler ribadire l’orientamento conforme, richiamando Sez. III n. 3349 del 2026, Tirelli, Sez. V n. 9797 del 2025, Sez. II n. 37409 del 2024, Veglione e altri precedenti. Prende atto dell’indirizzo opposto, secondo cui l’interesse sussisterebbe di per sé perché il dispositivo è per sua natura destinato a raccogliere informazioni riservate, ma lo reputa dissonante rispetto al percorso argomentativo delle Sezioni Unite, rilevando che due delle pronunce richiamate non ne fanno alcun cenno.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte osserva che il ricorrente si era limitato a prospettare l’avvenuta restituzione dei dispositivi dopo l’estrazione della copia forense, senza indicare quali fossero i dati riservati e sensibili estranei alle finalità investigative di cui riteneva illegittimo il mantenimento in sequestro. La difesa non aveva consentito ai giudici dell’incidente cautelare di valutare il rapporto di proporzionalità tra le necessità di accertamento del reato e il sacrificio della sfera di riservatezza. L’interesse alla salvaguardia dei dati personali non è del resto ricavabile in via implicita dalle censure che attingono il provvedimento, dovendo essere rappresentato con riferimento alle copie estratte, la cui utilizzazione è solo eventuale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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