Foglio di via obbligatorio e attenuanti generiche: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 33861 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di foglio di via obbligatorio, il giudice penale non può disapplicare il provvedimento del questore che risulti emesso in presenza dei presupposti di legge, dovendo il suo sindacato arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali. Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio ex art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone la valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica e l’accertamento che il destinatario si trovi fuori del luogo di residenza. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo; il diniego è censurabile in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o estranea ai parametri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 18 marzo 2025 il Tribunale di Milano condannava l’imputata alla pena di venti giorni di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano con divieto di ritorno per tre anni, applicata dal Questore con provvedimento del 14 novembre 2022.
La Corte di appello di Milano rigettava l’appello con sentenza del 16 gennaio 2026. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: erronea applicazione della legge penale quanto ai presupposti del provvedimento di prevenzione e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Sul primo, i giudici di legittimità rilevano che la Corte di appello ha correttamente interpretato e applicato le norme, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, verificando la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di responsabilità.
Il Collegio ricostruisce la fattispecie dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011: il questore può ordinare, con provvedimento motivato, di lasciare il territorio del comune inibendo il ritorno senza preventiva autorizzazione per un periodo non superiore a tre anni. Elementi essenziali della misura sono la valutazione di pericolosità operata dall’autorità di polizia e l’accertamento che la persona si trovi fuori dal luogo di residenza.
Nel caso concreto, il provvedimento del Questore risulta emesso in presenza dei presupposti di legge e non affetto da illegittimità sotto alcun profilo. Da ciò la conseguenza che esso non poteva essere disapplicato dal giudice penale. La sentenza impugnata supera quindi il vaglio di legittimità, il cui sindacato si arresta alla verifica del rispetto delle norme e dei canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità: per ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e sufficiente, senza obbligo di scrutinare tutti i parametri (Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020; Sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010). Il diniego non richiede motivazione quando si ripropongano gli stessi elementi già disattesi o si insista senza particolari ragioni (Sez. 1 n. 33951 del 19/05/2021).
La valutazione è giudizio altamente discrezionale, censurabile solo in presenza di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o estranea ai parametri legali (Sez. 3 n. 24128 del 18/03/2021). Nel caso in esame il giudice di appello ha coerentemente valorizzato la presenza di numerosi e recenti precedenti penali e l’assenza di elementi positivi. Le doglianze difensive risultano meramente riproduttive e non si confrontano con tale motivazione, proponendo un’inammissibile rivalutazione del merito.
All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, esclusa la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione secondo il principio affermato da Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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