Cessione credenziali CAA e responsabilità contabile per indebita percezione di aiuti europei (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 171 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di aiuti comunitari, il responsabile del Centro autorizzato di assistenza agricola che abbia ceduto le proprie credenziali di accesso al SIAN non risponde a titolo di dolo ove manchi qualsiasi supporto probatorio sulla sua consapevolezza e volontà di agevolare l’altrui condotta illecita, non essendo sufficiente invocare una responsabilità di posizione o un dolus in re ipsa. Al giudice contabile è precluso mutare ex officio il titolo soggettivo dell’addebito, ricercando la colpa grave in capo a un convenuto chiamato a rispondere per condotte asseritamente dolose. La dichiarazione eccessiva intenzionale di superfici non possedute, superiore alla soglia comunitaria, comporta invece la perdita integrale dell’aiuto, con responsabilità solidale della società beneficiaria e del suo legale rappresentante.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società agricola, il suo legale rappresentante, due operatori e il responsabile di un Centro autorizzato di assistenza agricola, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 121.964,51 in favore dell’AGEA. La somma corrisponde ai contributi erogati alla società per la campagna 2014, a valere su fondi europei.
L’azione erariale traeva origine da una denuncia di danno dei Carabinieri, Unità Tutela Forestale, a conclusione di indagini penali. Secondo l’accusa, la società aveva dichiarato la conduzione di 706,72 ettari, includendo particelle di proprietà comunale mai cedute e terreni demaniali concessi ad altri, dichiarando inoltre un inesistente stato di forza maggiore da epizoozia. Agli operatori e al responsabile del CAA si contestava di aver inserito, validato e trasmesso le domande senza i controlli dovuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Rileva che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, il quinquennio decorre dalla scoperta del danno, da collocarsi non prima del 14.08.2019, data della relazione di P.G. L’effetto interruttivo della notifica dell’invito a dedurre, avvenuta nell’ottobre 2023, rende tempestiva l’azione. La Corte esclude l’applicabilità della prescrizione quadriennale del Regolamento CE n. 2988/95 al giudizio contabile, richiamando la propria precedente pronuncia.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: il Reg. CE n. 73/2009 e il Reg. CE n. 1122/2009 subordinano l’erogazione degli aiuti alla disponibilità giuridicamente documentata delle superfici. L’art. 60 del Reg. CE n. 1122/2009 sanziona la dichiarazione eccessiva intenzionale con la perdita dell’intero aiuto. L’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 3, comma 1, legge n. 898/1986 impongono la restituzione dell’indebito in caso di dichiarazioni non veritiere.
Quanto al legale rappresentante, la Corte accerta che nessun pascolamento aveva avuto luogo sui fondi di Morano Calabro e che la condizione di epizoozia era smentita dall’Ufficio veterinario competente. La dichiarazione di forza maggiore, pertanto, è non veritiera, come la disponibilità delle particelle per un’estensione superiore alla soglia comunitaria. L’intero contributo è indebitamente erogato, con responsabilità solidale della società e del suo rappresentante, sorretta da dolo.
Gli operatori del CAA, non costituitisi, hanno gestito direttamente le pratiche ed erano consapevoli dell’assenza dei titoli legittimanti; la loro responsabilità è confermata dalle risultanze istruttorie sulle schede di validazione.
Diversa è la posizione del responsabile del CAA. Il Collegio osserva che le indagini non documentano alcun rapporto fra i convenuti, né legami o passaggi di denaro. Manca dunque la prova della sua consapevolezza e volontà di agevolare l’altrui illecito: la pretesa va respinta per difetto di prova dell’elemento soggettivo. Il giudice contabile non può ricercare d’ufficio la colpa grave in capo a un soggetto convenuto per condotte dolose. Ne segue la condanna dei soli società, rappresentante e operatori, e l’assoluzione del responsabile, con liquidazione delle spese di lite in suo favore.
Nota della Redazione
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