Fondo integrativo di fine servizio soppresso per legge e natura regolamentare dell’atto (C.G.A.R.S. n. 345 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fondo per la liquidazione dell’indennità di fine servizio, costituito mediante contribuzione del dipendente e del datore di lavoro in virtù di accordo sindacale, integra una forma di previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico e soggiace alla disciplina legislativa di settore. La sua soppressione, disposta dall’ente a recepimento del d.lgs. n. 124/1993 e della legge n. 335/1995, trova titolo nell’art. 5 della legge n. 335/1995, che riserva l’autorizzazione ai soli fondi costituiti nelle forme di legge. La delibera consortile che approva il nuovo regolamento ha natura regolamentare e, come tale, è esente dall’onere motivazionale ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990. La vigenza delle disposizioni contrattuali è ancorata alla vigenza dell’accordo collettivo, non operando alcuna ultrattività oltre il termine pattuito.

Il Fatto

Gli appellanti, dipendenti del consorzio autostradale regionale subentrato ai preesistenti enti, avevano adito il giudice amministrativo per l’annullamento della delibera con cui il nuovo consorzio, nel 1998, aveva approvato un regolamento del fondo di fine servizio, abrogando la disciplina precedente. Il fondo era alimentato da un contributo del 2% a carico dei lavoratori e del 4% a carico dell’ente; dal 1987, per effetto di un accordo contrattuale, l’ente aveva assunto a proprio carico anche la quota del 2%, portando la contribuzione al 6%. Con l’atto impugnato il consorzio sopprimeva il fondo, incamerava le somme giacenti e i frutti, eliminava gli organi di gestione e portava da trenta a novanta giorni il termine di pagamento dell’indennità.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso. Gli appellanti lamentavano l’errata qualificazione del fondo, che a loro avviso aveva natura retributiva e non di previdenza integrativa, il difetto di motivazione e l’inammissibilità di una motivazione postuma, la violazione della contrattazione collettiva e l’omessa pronuncia su alcune domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni preliminari, compresa quella di tardività riproposta dall’appellato, stante l’infondatezza nel merito dell’appello. La qualificazione del fondo è il nodo decisivo. Il C.G.A.R.S. ritiene che l’istituto, coerentemente con le previsioni del contratto collettivo sottoscritto dalle rappresentanze di categoria, si appalesi come formula di pensione integrativa, così come correttamente ritenuto dal primo giudice. Esso è stato previsto dall’accordo del 1987 quale forma di previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico, per assicurare più elevati livelli di copertura.

Da tale qualificazione deriva la soggezione del fondo, per un verso, alla disciplina legislativa originariamente contenuta nell’art. 14 legge n. 70/1975, novellata nel 1993 e poi parzialmente abrogata nel 1995, e, per altro verso, alla contrattazione collettiva, anch’essa soggetta alle norme di rango legislativo. Il Collegio valorizza l’accordo sindacale del 2022, con cui le parti hanno concordato l’interpretazione delle clausole contrattuali alla luce delle norme di legge e riconosciuto la natura regolamentare della delibera impugnata.

Quanto al profilo motivazionale, il C.G.A.R.S. afferma che la delibera ha natura regolamentare per espressa disposizione di legge, con conseguente esclusione dell’onere di motivazione. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 7904 del 2020 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4794 del 2016: i regolamenti partecipano della natura della legge, sono fonti del diritto e non richiedono spiegazione delle scelte, collocate a livello politico. Ne deriva l’infondatezza dei primi tre motivi.

Il Collegio aggiunge che gli accordi collettivi sono vigenti sino alla loro scadenza e che la gestione dei fondi era incisa dall’art. 5 legge n. 335/1995, il quale riserva l’autorizzazione ai soli fondi costituiti nelle forme del d.lgs. n. 124/1993. Sul piano dell’interesse concreto, gli appellanti non hanno controdedotto ai vantaggi fiscali derivanti dal calcolo dell’imponibile ai fini IRPEF, con abbattimento del 33,33% per ciascun anno fino al 1986, né hanno dimostrato la persistenza di un pregiudizio. L’appello è respinto con conferma della sentenza e compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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