Fascia di rispetto autostradale: vincolo assoluto e diniego vincolato di sanatoria (C.G.A.R.S. n. 344 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella fascia di rispetto autostradale il vincolo di inedificabilità ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, essendo correlato all’esigenza di assicurare al concessionario un’area utilizzabile per i lavori e le opere accessorie. Il divieto di costruire, ricostruire o ampliare a distanza inferiore al limite fissato dal d.m. n. 1404 del 1968 opera indipendentemente dall’accertamento in concreto dei rischi per la circolazione stradale, sì che non occorre una motivazione che si faccia carico della situazione specifica. Il diniego di nulla osta in sanatoria si configura pertanto come atto vincolato: è sufficiente la verifica della violazione del limite di distanza. Le distanze dalla sede stradale sono stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale e prevalgono sulla normativa regionale invocata. La diversa quota altimetrica del fabbricato rispetto al piano autostradale non incide sul giudizio di illegittimità.

Il Fatto

Le appellanti agiscono in relazione a un immobile situato nel territorio di un Comune attraversato da un tratto autostradale. Il fabbricato era stato realizzato in parte dal dante causa, che lo aveva alienato nel 1989; gli acquirenti avevano poi eseguito opere di rifinitura e ampliamento nel biennio 1990-1991. Per l’immobile erano state presentate due domande di sanatoria: la prima ai sensi della legge n. 47/1985 dal precedente proprietario, la seconda in forza della normativa di cui al d.l. n. 724/1994.

Poiché l’edificio insiste in zona attraversata dall’autostrada, il tecnico incaricato aveva inoltrato all’ANAS l’istanza per il rilascio del nulla osta necessario al completamento dell’iter di concessione edilizia in sanatoria. L’ANAS aveva negato il nulla osta, rilevando la non conformità dell’immobile alla distanza minima di 60 metri a protezione del nastro autostradale. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2388/2019, aveva respinto il ricorso. Le proprietarie hanno proposto appello, contestando l’applicazione ratione temporis del decreto ministeriale e la ritenuta superfluità di ogni valutazione sulla concreta pericolosità per la circolazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio assume a base della decisione l’esito della verificazione disposta in secondo grado e affidata all’Ingegnere Capo del Genio Civile, riservandosi l’apprezzamento ermeneutico. Il verificatore ha accertato che lo spigolo del fabbricato dista dalla recinzione autostradale 43,64 metri e la veranda 40,87 metri; la distanza dal ciglio della banchina asfaltata è di circa 59,83 metri. Il lotto si trova a una quota superiore di circa 5 metri rispetto al piano autostradale, con una scarpata di circa 19 metri. Gli ampliamenti risalgono al biennio 1990-1991 e l’istanza di sanatoria è stata presentata il 27.12.1995.

Su questa base il Consiglio rileva che il fabbricato è posto a distanza inferiore ai 60 metri richiesti dal d.m. 1 aprile 1968, n. 1404. Richiama quindi il quadro normativo: l’art. 9 della legge n. 729/1961, dapprima parzialmente abrogato dall’art. 231 del d.lgs. n. 285/1992 e poi abrogato dall’art. 24 del d.l. n. 112/2008, vietava di costruire, ricostruire o ampliare edifici a distanza inferiore a 25 metri dal limite della zona di occupazione autostradale. Tale vincolo opera già prima del successivo decreto ministeriale, sia per effetto diretto della legge del 1961, sia in forza dell’art. 41-septies della legge n. 1150/1942, introdotto dall’art. 19 della legge n. 765/1967.

Il Collegio qualifica i vincoli stradali e autostradali come vincoli di inedificabilità assoluta, richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto (Cass. civ., sez. II, n. 22422 del 2010; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2005; Cons. St., sez. IV, n. 3498 del 2011). Il divieto non può essere inteso restrittivamente, quale presidio contro i soli ostacoli materiali alla sicurezza del traffico: esso risponde all’esigenza più ampia di assicurare una fascia utilizzabile dal concessionario per cantieri, depositi e opere accessorie.

Da ciò deriva che il vincolo, traducendosi in divieto assoluto di costruire, rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e dalla necessità di accertare in concreto i connessi rischi per la circolazione. Trattandosi di vincolo assoluto permanente, non occorre alcuna motivazione che si faccia carico della situazione specifica: basta la verifica della violazione del limite di distanza, perché il diniego si configura come atto vincolato.

Il Collegio ribadisce due principi che non consentono di condividere le censure: le distanze dalla sede stradale sono stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale; il vincolo autostradale è assoluto e non ammette apprezzamento discrezionale. Ne segue l’infondatezza di entrambi i motivi di appello, non potendosi applicare la normativa regionale invocata né censurarsi la rigorosa applicazione del vincolo da parte dell’ANAS. A poco rileva, in considerazione delle molteplici esigenze di sicurezza, il diverso livello del fabbricato. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con condanna alle spese e al compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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