Divieto di detenzione armi e revoca della nomina a guardia giurata (TAR Sicilia n. 2999 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione a detenere e portare armi, il potere discrezionale dell’amministrazione deve essere esercitato in coerenza con la situazione di fatto oggettivamente esistente e con una motivazione congrua sulle ragioni concrete e attuali che escludono il rilascio o il rinnovo. Quando i provvedimenti riguardano una guardia particolare giurata, l’autorità di P.S. deve specificamente motivare sugli elementi concreti che inducono a dubitare della buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi, dando conto della personalità complessiva del soggetto e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita, e contemperando il danno da perdita della fonte di sostentamento. Un unico episodio, di per sé inidoneo a evidenziare un’indole violenta o un’inadeguata capacità di controllo, non sorregge il giudizio di inaffidabilità. L’amministrazione non può limitarsi a recepire la proposta della Questura e la querela della controparte senza svolgere alcuna attività istruttoria sulla fondatezza dei fatti denunciati.
Il Fatto
Il ricorrente, nominato guardia particolare giurata con decreto prefettizio da ultimo rinnovato, il 19 giugno 2024 aveva un acceso diverbio con un altro automobilista a causa di una manovra imprudente di quest’ultimo. Per quei fatti veniva indagato per i reati di cui agli artt. 612 e 61, comma 1, cod. pen. e gli veniva notificato il ritiro cautelare delle armi e del porto d’armi. Appresa la denuncia e ritenuta falsa la ricostruzione, sporgeva querela per calunnia.
Su proposta della Questura, la Prefettura disponeva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti e, con successivo decreto, la revoca della nomina a guardia particolare giurata. Il ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce l’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di licenza di portare armi, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Ribadisce però che essa va esercitata in coerenza con la situazione di fatto e con una motivazione che dia conto dell’adeguata istruttoria e delle circostanze effettivamente ostative.
Con specifico riferimento alla guardia particolare giurata, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’autorità di P.S. deve motivare sugli elementi concreti che hanno indotto a sospettare delle garanzie di buona condotta. Dal provvedimento devono emergere le ragioni per cui la valutazione della personalità, della storia di vita e delle presumibili evoluzioni ha condotto a ritenere il soggetto pericoloso o capace di abusare delle armi.
Il Collegio richiama anche l’esigenza di contemperare il danno da perdita di ogni fonte di sostentamento, poiché il titolo abilitativo incide sulla capacità lavorativa e sulla capacità di produrre reddito. Sul punto cita T.A.R. Catanzaro, sez. I, ordinanza n. 121 del 17 marzo 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata.
Nel caso concreto, il provvedimento trae origine da un unico episodio, di per sé inidoneo a sorreggere il giudizio di inaffidabilità, non emergendo un’indole violenta o un’inadeguata capacità di controllo. La Prefettura si è limitata a far proprie le valutazioni della Questura, che a loro volta hanno richiamato solo la querela, senza che la riferita minaccia trovasse conferma nella relazione di servizio del 19 giugno 2024. Gli agenti, nel riportare quanto riferito dal conducente del Suv, non menzionano alcuna minaccia di morte, né risulta che la querela abbia avuto seguito in sede penale.
Il giudizio prognostico risulta così privo di supporto istruttorio: l’amministrazione ha posto a fondamento la sola segnalazione all’Autorità Giudiziaria senza accertare la fondatezza dei fatti e senza le ulteriori indagini sulla personalità dell’interessato. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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