Ottemperanza per carta elettronica docenti: nomina commissario ad acta senza astreintes (TAR Lombardia n. 2222 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro da parte dell’Amministrazione, ordina l’adempimento entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece esclusa quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle difficoltà dell’ente debitore legate ai vincoli di bilancio e dell’esiguità del credito, che renderebbero la sanzione eccessivamente afflittiva. Il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, condiziona la proponibilità dell’azione di ottemperanza per i crediti della pubblica amministrazione.
Il Fatto
Una docente, titolare di un credito per il beneficio economico della “carta elettronica” ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’Amministrazione, ma decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dalla normativa sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, condizione di proponibilità dell’azione di ottemperanza per i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
Accertata la mancata esecuzione del giudicato, con un’Amministrazione costituita con memoria di stile che non aveva formulato deduzioni sull’an o sul quantum del credito, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza. Ha pertanto assegnato al Ministero il termine di 90 giorni per il pagamento integrale, con la nomina sin d’ora del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui la penalità di mora va esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto rispetto alle condizioni del debitore pubblico.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto ostative all’irrogazione dell’astreinte le difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, nonché l’esiguità del debito, tale da rendere la sanzione di mora eccessivamente afflittiva. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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