Annullamento d’ufficio della licenza TULPS per false rappresentazioni (TAR Sicilia n. 571 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti amministrativi ampliativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, non trovando applicazione il termine di dodici mesi previsto in via ordinaria. L’annullamento d’ufficio è legittimo anche in assenza di una pronuncia del giudice penale che accerti l’illiceità della condotta. La natura vincolata del provvedimento di rimozione preclude il rilievo del difetto di comunicazione di avvio del procedimento e della mancata valutazione delle osservazioni procedimentali, perché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L’illegittimità dell’atto presupposto si riverbera con efficacia viziante sull’atto conseguente.

Il Fatto

L’associazione ricorrente gestisce una struttura di accoglienza per anziani composta da tre mini comunità alloggio, distribuite su tre piani del medesimo immobile. Il Comune, dopo un accertamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ha annullato d’ufficio la licenza di esercizio ex art. 86 del TULPS rilasciata nel 2017, ha revocato la deliberazione di iscrizione all’albo comunale delle strutture e ha disposto la cancellazione dall’albo.

L’associazione ha impugnato tali atti davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 7 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e il travisamento del fatto, lamentando in particolare l’applicazione di standard strutturali diversi da quelli ritenuti pertinenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai motivi sostanziali, attinenti al rapporto amministrativo. Quanto al difetto di istruttoria, il Tribunale rileva che agli atti risultano ben quattordici richieste di integrazione documentale relative all’istanza di condono dell’immobile, presentata nel 1985 e mai definita prima degli atti impugnati. Tali richieste provano l’assenza della documentazione necessaria alla regolarizzazione e il carattere abusivo dell’immobile al momento dell’esercizio del potere.

La concessione in sanatoria, conseguita solo successivamente alla pendenza della causa, costituisce fatto sopravvenuto non utilizzabile per sindacare la legittimità degli atti, in applicazione del principio del tempus regit actum. La premessa in fatto risulta dunque correttamente istruita.

Quanto all’annullamento della licenza TULPS, il Collegio osserva che essa era stata rilasciata sulla base di una relazione tecnica attestante la regolarità urbanistica e sismica che, per quanto accertato, era non veridica. Trova quindi applicazione l’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, che consente l’annullamento anche oltre il termine ordinario in caso di false rappresentazioni dei fatti, senza necessità di una pronuncia penale di accertamento. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. V, n. 3940 del 2018.

Il carattere vincolato del provvedimento consente di applicare l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: la violazione dell’art. 7 non determina annullabilità, perché il Comune ha dimostrato che l’atto non avrebbe potuto essere diverso. Analogamente, quanto alla revoca dell’iscrizione all’albo, la memoria procedimentale si è limitata a un’interpretazione opposta ai fatti attestati in atti pubblici, senza imporre all’amministrazione di ribadire quanto già rappresentato. L’illegittimità dell’atto presupposto si riverbera sull’atto conseguente.

Quanto agli standard applicabili, il Collegio ritiene corretto il riferimento al D.P. del 29 giugno 1988, perché la suddivisione dell’immobile in tre distinte comunità alloggio prevale sulla situazione di fatto di compenetrazione tra le strutture. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione con le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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