Contributi calamità: tardiva integrazione della domanda e autoresponsabilità (TAR Lazio n. 121 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure a sportello per la concessione di contributi pubblici, il termine fissato dalla lex specialis per la presentazione della domanda è perentorio e la sua inosservanza determina l’irricevibilità dell’istanza. Opera il principio di autoresponsabilità, per cui ciascun interessato sopporta le conseguenze della negligente inosservanza di prescrizioni chiare, non potendosi ammettere un’integrazione tardiva della domanda, che violerebbe la par condicio tra i beneficiari. Il diniego fondato sulla tardività costituisce atto vincolato e, in quanto tale, non è annullabile per i vizi del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241/1990, restando dequotata anche la violazione dell’art. 10-bis della medesima legge. Il principio di successione nel diritto al contributo non può essere invocato quale espediente per eludere il termine di presentazione della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Sperlonga gli ha negato l’ammissione ai contributi erogati per gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici eccezionali del 28 e 29 ottobre 2018. Egli era subentrato al dante causa, locatore del fondo colpito, nel contratto di affitto agrario con atto registrato il 28 febbraio 2019. La domanda originaria del dante causa era già stata esitata con rendicontazione approvata dal Commissario regionale.

Il ricorrente ha quindi integrato l’istanza già presentata, allegando la documentazione relativa alle spese sostenute per i lavori di ricostruzione della particella condotta in locazione, per ottenere il residuo asseritamente liquidabile. Il Comune ha dichiarato la domanda non ammissibile per la non integrabilità di una domanda altrui e per la non tempestività dell’integrazione. Il ricorso, affidato a due motivi, deduce la violazione del principio di successione nel diritto al contributo e il difetto di motivazione con violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento impugnato come provvedimento plurimotivato, sorretto da più ragioni giustificatrici autonome e autosufficienti. Ne deriva che la fondatezza di una sola di esse è sufficiente a sorreggerne la legittimità e che il rigetto delle censure contro una ragione rende superfluo l’esame delle altre, secondo l’orientamento richiamato (Cons. St., V, n. 2403/2020; Cons. St., V, n. 5362/2018).

Assume rilievo decisivo la tardività dell’istanza di ammissione, presentata il 14 dicembre 2020, oltre il termine del 10 giugno 2019 fissato dal decreto del Commissario regionale n. 68/2019 e dalle linee guida, connotato di perentorietà. Il ricorrente era subentrato nel contratto di affitto il 28 febbraio 2019, ben prima della scadenza, e ha avuto circa cinque mesi per presentare una domanda in proprio, lasciando invece spirare il termine. Quella che invoca come integrazione non è tale, perché non mira a chiarire elementi non essenziali dell’istanza del dante causa, ma a reclamare il contributo per ulteriori spese.

La presentazione della domanda nel termine costituiva un onere di cooperazione pienamente esigibile e non oneroso, assolvibile senza sacrificio. Di fronte al suo inadempimento trova applicazione il principio di autoresponsabilità: nelle procedure a sportello ciascuno sopporta le conseguenze degli errori e delle incompletezze della propria domanda, non potendosi ammettere una regolarizzazione ex post (Cons. St., VII, n. 7334/2024; TAR Lazio, Roma, n. 15324/2023). L’accoglimento dell’integrazione tardiva violerebbe la par condicio e le disposizioni sulla erogazione del contributo.

Il Collegio ribadisce che le norme sui termini a pena di decadenza vanno rispettate in modo puntuale e rigoroso, preferendosi un’interpretazione formalistica delle regole che presiedono alla concessione di danaro pubblico (Cons. St., IV, n. 8808/2019; TAR Lazio, Roma, n. 16795/2024). Nelle procedure a sportello le occasioni di integrazione non possono tradursi in un aggiustamento postumo volto a eludere le conseguenze della negligente inosservanza di prescrizioni tassative (Cons. St., n. 5698/2018). I precipitati del principio di successione non possono fungere da espediente per rimettere in termini il ricorrente, pur restandogli salva la facoltà di esigere in via diretta le somme tempestivamente chieste dal dante causa e non ancora corrisposte.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il difetto di motivazione, emergendo con chiarezza l’iter logico dell’Amministrazione. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è dequotata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, trattandosi di provvedimento a natura vincolata, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il privato, inoltre, non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, dovendo allegare gli elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento (Cons. St., VI, n. 2676/2020). Il precedente n. 140/2020 è dichiarato inconferente, perché in quel caso la domanda del cessionario era tempestiva. Il ricorso è respinto, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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