Impianti idrici ai Comuni in Sicilia: questione inammissibile (Corte cost. n. 47/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate su una norma della Regione siciliana che riguarda gli impianti idrici dei consorzi per le aree di sviluppo industriale. La norma è l’articolo 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo, della legge regionale siciliana n. 8 del 2012, quella che ha istituito l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Inammissibile vuol dire che la Corte non è entrata nel contenuto della norma: si è fermata prima, per un difetto nel modo in cui la questione le è stata presentata.
La norma in discussione. I consorzi per le aree di sviluppo industriale, in sigla ASI, hanno un commissario liquidatore. La norma regionale prevede che il commissario trasferisca in concessione d’uso ai comuni competenti per territorio gli impianti idrici, fognari e depurativi. Il trasferimento vale nell’attesa che vengano individuati i gestori unici del servizio idrico integrato.
Il caso. Il commissario liquidatore del consorzio ASI di Siracusa, con verbale del 24 maggio 2022, ha disposto la consegna al Comune di Augusta degli impianti e della rete idrica realizzata dal consorzio. Il Comune ha impugnato l’atto davanti al giudice amministrativo con due motivi. Con il primo ha sostenuto che le regole statali sul servizio idrico integrato, cioè gli articoli 147 e 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, impongono l’unicità della gestione in ciascun ambito territoriale e quindi escludono una gestione diretta del Comune. Con il secondo ha lamentato che non fosse indicato il costo della gestione, con pregiudizio per l’equilibrio economico e finanziario dell’ente. Il TAR aveva dichiarato il ricorso in parte irricevibile perché tardivo e in parte inammissibile per difetto di interesse. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha riformato quella sentenza e ha giudicato il ricorso tempestivo e ammissibile.
Il dubbio del giudice. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto che la norma regionale contrasti con l’articolo 119 della Costituzione, commi primo, quarto, quinto e sesto, e con l’articolo 15, secondo comma, dello statuto siciliano. Il ragionamento è questo: il trasferimento porta con sé gli obblighi di custodia, gestione e manutenzione della rete, senza alcuna previsione derogatoria e senza un adeguato trasferimento di risorse. Ne deriverebbe una eccessiva compressione dell’autonomia finanziaria del Comune e la rottura del rapporto tra funzioni attribuite e mezzi per svolgerle. Da qui anche il contrasto con l’articolo 97 della Costituzione, perché un servizio non finanziato non può essere gestito bene.
Il ragionamento della Corte. La Regione siciliana ha eccepito che la questione non fosse rilevante nel giudizio in corso. La Corte ha accolto l’eccezione. Osserva che il Comune, nel processo amministrativo, aveva proposto due motivi e che il primo, quello sull’unicità della gestione del servizio idrico integrato, viene prima del secondo sul piano logico e giuridico. Se il Comune non può gestire direttamente gli impianti, il problema delle risorse per gestirli non si pone nemmeno. Il giudice che ha sollevato la questione ha invece esaminato solo il secondo motivo, quello finanziario, tralasciando del tutto il primo. Non si è chiesto se la Regione siciliana possa disporre il trasferimento in concessione d’uso degli impianti idrici a un ente locale, alla luce della normativa statale in materia e della giurisprudenza della Corte stessa. Per questo la motivazione sulla rilevanza è carente e le questioni sono inammissibili.
Cosa cambia in pratica. La norma regionale resta in vigore e continua a produrre effetti. La Corte non ha detto che è legittima, né che è illegittima: ha detto che il giudice non ha spiegato in modo adeguato perché la risposta gli servisse per decidere la causa. Il processo amministrativo prosegue e il Consiglio di giustizia amministrativa dovrà pronunciarsi sul motivo che ha finora lasciato da parte, cioè se una gestione diretta del Comune sia compatibile con le regole statali sul servizio idrico integrato. La questione sull’autonomia finanziaria dei comuni ai quali vengono consegnati questi impianti resta quindi aperta.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/47