Silenzio sul riconoscimento del titolo estero di sostegno e poteri del giudice (TAR Lazio n. 15636 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro, l’amministrazione competente deve adottare il provvedimento espresso nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina di provvedere, commisurando il nuovo termine alla complessità del contenzioso. L’obbligo di esame impone di valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e disponendo, se del caso, misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il giudice può nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente presenta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 23.4.2025, istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’amministrazione non conclude il procedimento.
La ricorrente agisce quindi per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna all’adozione di un provvedimento espresso nel termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a., chiedendo in via subordinata la nomina di un commissario. Il Ministero si costituisce con atto di mero stile. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua preliminarmente l’autorità competente a concludere il procedimento nel Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022, convertito dalla legge n. 604/2022.
Quanto al termine, il Tribunale richiama l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016: nella fattispecie l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente sussistenza del silenzio-inadempimento.
Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio commisura il nuovo termine a 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La scelta tiene conto del carattere notorio del contenzioso, integrato dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, e si allinea a TAR Lazio, Roma, sez. IV, 11.04.2023, n. 6150 e a TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14.10.2024, n. 17740.
Nel merito dell’istruttoria dovuta, la sentenza richiama Cons. Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361 e i principi delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, resi sui titoli post-secondari conseguiti in Romania ma ritenuti sovrapponibili ai titoli acquisiti in qualsiasi Stato membro. Il Ministero deve esaminare l’intero compendio di competenze, verificare che durata, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle a tempo pieno e valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo se del caso opportune e proporzionate misure compensative.
Il Collegio richiama infine il principio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser, secondo cui spetta all’autorità competente verificare se, e in quale misura, le conoscenze attestate dal diploma estero e le qualifiche o l’esperienza professionale ivi ottenute soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste. Il ricorso è pertanto accolto, con nomina del commissario ad acta nel responsabile del competente Dipartimento ministeriale, per l’ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza dei 120, e con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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