Soccorso istruttorio e correzione dell’errore materiale nell’offerta economica (C.G.A.R.S. n. 3 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 legittima la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti sull’offerta economica al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa e superare le ambiguità del documento. Resta fermo il divieto di modifica del contenuto dell’offerta, espressamente posto dall’ultimo periodo della medesima disposizione. Il rimedio opera solo in presenza di ambiguità o errori riconoscibili ictu oculi ed emendabili senza ricorso ad ausilii esterni agli atti di gara. La correzione che si sostanzi nella mera riconduzione della volontà erroneamente espressa a quella desumibile dalla documentazione di gara non integra violazione della par condicio né del principio di immodificabilità dell’offerta.

Il Fatto

Una società impugnava davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, gli atti di una gara telematica bandita da una azienda sanitaria provinciale per la fornitura di monitor multiparametrici e di una centrale di monitoraggio, da aggiudicarsi con il criterio del maggior ribasso percentuale. La ricorrente, classificatasi seconda in entrambi i lotti, sosteneva che la controinteressata, prima classificata, dovesse essere esclusa per un vizio insanabile dell’offerta economica, avendo indicato un ribasso pari al 100%. La stazione appaltante aveva chiesto chiarimenti e li aveva accolti, correggendo il ribasso e, in misura minima, l’importo offerto.

Con motivi aggiunti la ricorrente contestava anche l’inammissibilità dell’offerta tecnica, per asserita non conformità ai requisiti minimi del capitolato. Il TAR, disposti incombenti istruttori, respingeva il ricorso e compensava le spese. La soccombente proponeva appello, deducendo la violazione delle norme del Codice dei contratti pubblici e dei principi di par condicio, trasparenza e autoresponsabilità, e riproponendo la questione tecnica con una perizia.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla funzione antiformalistica del soccorso istruttorio, il cui ruolo è stato accresciuto dall’art. 101 d.lgs. 36/2023, in una prospettiva di leale cooperazione tra amministrazione e operatori economici. La norma consente di sollecitare chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica per ricercarne l’esatta portata, ma vieta espressamente qualsiasi modifica. Il rimedio è dunque esperibile solo in presenza di ambiguità o di errori evidenti, emendabili senza ricorso a elementi estranei agli atti di gara.

Nel caso concreto il primo giudice aveva accertato che nel documento di offerta generato dalla piattaforma comparivano due campi identici; la controinteressata vi aveva indicato, rispettivamente, “100” e “114.400,00”. La scheda tecnica economica, sottoscritta e caricata in gara, riportava però distintamente il ribasso del 36,45% e l’importo di € 114.400,00. Su questa base il TAR aveva qualificato l’indicazione “100” come mero errore materiale, riconoscibile ictu oculi e correggibile attingendo alla sola documentazione di gara.

Il Collegio condivide tale conclusione. La riconoscibilità dell’errore è confermata dalla stessa appellante, che osserva come un ribasso del 100% avrebbe comportato un utile pari a zero, scelta di cui non è dato rintracciare alcuna ragione. Quanto all’emendabilità, la correzione è avvenuta mediante la scheda di offerta economica tempestivamente caricata, idonea di per sé a evidenziare la materialità dell’errore. La stazione appaltante non ha quindi dato corso a un indebito soccorso istruttorio, ma ha ricercato l’effettiva volontà della concorrente nei termini ammessi dalla giurisprudenza.

Anche la seconda correzione, relativa al divario di € 10 tra l’importo offerto e quello risultante dall’applicazione del ribasso alla base d’asta, è immune da censure: la differenza è inferiore allo 0,01% della base d’asta e il ribasso assoluto offerto corrisponde al 36,4444%, ragionevolmente arrotondato al 36,45%. La correzione non era idonea a modificare la graduatoria, essendo l’offerta dell’appellante comunque inferiore.

Il secondo motivo è respinto per due ragioni concorrenti. Le doglianze tecniche ripropongono pedissequamente le tesi di primo grado, al limite dell’inammissibilità ex art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., senza scalfire le motivazioni del TAR. La relazione tecnica prodotta solo in appello è poi inammissibile per il divieto di nova di cui all’art. 104, comma 2, Cod. proc. amm., non essendo configurabile alcun deficit istruttorio nella decisione semplificata. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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