Frazionamento artificioso delle superfici boschive e clausola di elusione (TAR Abruzzo n. 329 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di elusione prevista dall’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 trova applicazione anche nel finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale, in regime di gestione concorrente, e opera direttamente nell’attività di controllo delle operazioni, senza necessità di espresso recepimento negli avvisi pubblici. Ai fini del suo accertamento occorre la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito dal mancato raggiungimento dell’obiettivo della normativa nonostante il rispetto formale delle condizioni di accesso, e di un elemento soggettivo, ovvero l’intenzione di ottenere il beneficio mediante la creazione artificiosa di tali condizioni. Il frazionamento di superfici boschiye contigue a favore di soggetti formalmente distinti ma riconducibili al medesimo titolare integra la creazione artificiosa delle condizioni richieste. La valutazione di ammissibilità della domanda si riferisce al momento di presentazione della stessa, con esclusione di circostanze sopravvenute.
Il Fatto
La titolare di un’azienda agricola ha ottenuto dall’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico la concessione di terreni boschivi per una superficie inferiore a 50 ettari; una superficie attigua è stata concessa a una società cooperativa, di cui la medesima titolare ha la rappresentanza legale. Su entrambe le aree era previsto un intervento unitario di gestione selvicolturale e di valorizzazione turistico-ricreativa, con sentiero comune.
La ricorrente ha presentato domanda di sostegno AGEA nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 8, Sottomisura 8.5. La Regione Abruzzo ha dapprima comunicato l’irricevibilità, poi ha ritenuto la domanda non ammissibile per carenza del requisito oggettivo di cui al paragrafo 1.5.2, punto 3, dell’avviso pubblico, richiamando l’art. 60 del Regolamento (CE) n. 1306/2013. La ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali deducendo l’interpretazione estensiva della clausola. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’avviso: per i titolari di superfici boscate superiori a 50 ettari la realizzazione degli investimenti è subordinata all’approvazione, o almeno al formale invio per istruttoria, del Piano di Gestione Forestale previsto dalla legge regionale. Nel caso concreto l’istruttoria ha accertato che l’intervento interessa una superficie superiore a 50 ettari, per la quale il concedente non ha mai presentato il Piano.
La difesa della ricorrente si fonda sull’assenza di discrezionalità nella verifica dell’estensione. Il Tribunale non segue questa impostazione e valorizza la relazione istruttoria: le superfici dichiarate, inferiori ai 50 ettari, costituiscono una porzione di un’area unitaria più estesa, la cui parte residua è stata concessa alla cooperativa riconducibile alla stessa persona fisica. Su entrambe è previsto un unico intervento, con sentiero comune.
Da qui l’applicazione della clausola di elusione. La Corte sottolinea che essa opera in funzione della tutela degli interessi finanziari dell’Unione e della parità di trattamento dei beneficiari, richiamando la giurisprudenza euro-unitaria (Corte di Giustizia, causa C-176/20; causa C-434/12), che esige l’elemento oggettivo e quello soggettivo. Vengono poi valorizzati gli indicatori di rischio individuati dalla Commissione con la nota ARES(2022)8852884, articolati in indicatori esterni, strutturali e contabili.
Il Collegio ravvisa una pluralità di indicatori: l’avviso di concessione indetto dal soggetto proprietario pur in assenza del Piano; la contiguità delle aree frazionate; l’unitarietà dei progetti; la riconducibilità dell’azienda e della rappresentanza della cooperativa a un’unica persona fisica. Ne ricava che, senza il Piano, i progetti non avrebbero potuto essere ammessi se non mediante la creazione artificiosa del frazionamento.
Il Tribunale esclude infine che rilievi la sopravvenuta cancellazione della cooperativa dal registro delle società: la valutazione di ammissibilità, ai sensi dell’art. 4.2.1, lettera b), dell’avviso pubblico, si riferisce al momento di presentazione della domanda, e il principio di parità di trattamento impedisce di considerare circostanze successive. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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