Polizia edilizia e difformità dal permesso: la demolizione è vincolata (TAR Abruzzo n. 178 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di polizia edilizia è vincolato: accertata la realizzazione di costruzioni in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero con variazioni essenziali, il Comune deve adottare le misure ripristinatorie previste dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. L’aumento delle altezze interne ed esterne rispetto alle misure di progetto, con corrispondente incremento di volumetria e modifica della sagoma, integra una difformità che eccede le tolleranze esecutive e richiede il permesso in variante. L’errata indicazione della norma presupposta non vizia il provvedimento quando la concreta descrizione degli abusi è incontestata e la sanzione applicata è prevista da altra corrispondente fattispecie astratta. La verifica del pregiudizio alle parti legittimamente edificate attiene alla fase esecutiva, ove è possibile la conversione in sanzione pecuniaria.

Il Fatto

La società ricorrente ha realizzato una lottizzazione in esecuzione di una convenzione stipulata nel 2004. Una delle unità abitative del programma edilizio è stata acquistata dai controinteressati, che — accertate difformità rispetto al titolo edilizio — hanno chiesto al Comune le necessarie verifiche. All’esito, il Comune ha ingiunto ai proprietari la rimozione delle opere abusive.

La ricorrente ha impugnato l’ordine deducendo la violazione degli artt. 31, 32, 34 bis e ter, 35 e 41 del d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e la carenza di partecipazione procedimentale. I controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, non essendo la ricorrente destinataria dell’ordine.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama anzitutto la natura vincolata del potere di polizia edilizia: l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 impone misure ripristinatorie ove sia accertata la realizzazione di costruzioni in assenza o in difformità dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. Su questa base ritiene irrilevante l’errata indicazione dei parametri normativi presupposti — individuata nel rinvio all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, dettato per le costruzioni su suolo pubblico — quando la concreta descrizione degli abusi è incontestata e la sanzione adottata è prevista da altra corrispondente fattispecie astratta.

Quanto alle difformità, il Collegio rileva tre tipologie di abuso: diversa distribuzione interna e altezza di interpiano al piano terra, altezze interne al piano primo eccedenti il progetto, altezza complessiva dell’edificio e dei garage superiore a quella autorizzata. Tali aumenti comportano un incremento di volumetria di gran lunga eccedente le tolleranze esecutive e una modifica della sagoma esterna. Sarebbe pertanto stato necessario un permesso di costruire in variante, come si desume a contrario dall’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.

La sanzione applicabile è dunque la rimozione delle parti abusivamente realizzate, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza non ha anticipato alcuna valutazione sul pregiudizio alle porzioni legittimamente edificate: ha applicato un precetto vincolante. Il Tribunale osserva che il pericolo per le parti conformi attiene alla fase esecutiva, ove la ricorrente potrà ottenere la conversione della sanzione ripristinatoria in sanzione pecuniaria, mentre la distribuzione interna potrà essere regolarizzata ex art. 37.

Il terzo motivo è infondato. La determinazione dell’area di sedime acquisibile in caso di inottemperanza è effetto meramente eventuale dell’ordine, integrabile con atto ricognitivo. L’omessa notifica alla ricorrente è irrilevante, perché l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 non impone la notifica sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso. Il ricorso è respinto, con spese compensate verso il Comune e poste a carico della ricorrente verso i controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *