Frazionamento delle istanze di sanatoria e valutazione unitaria degli abusi edilizi (TAR Toscana n. 1244 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un intervento edilizio unitario, ancorché realizzato mediante una pluralità di opere e in tempi diversi, la valutazione della sua incidenza sul territorio deve essere compiuta in modo globale e unitario, non atomistico, non potendosi scomporre l’intervento per negare l’assoggettabilità a sanzione demolitoria. Il frazionamento artificioso delle istanze di sanatoria relative a un abuso sostanzialmente unitario integra una fattispecie di abuso del diritto, in violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990, e legittima la declaratoria di improcedibilità delle istanze stesse. Gli aumenti plano-volumetrici escludono in radice l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. È esclusa, perché priva di copertura normativa, la c.d. sanatoria giurisprudenziale con opere di adeguamento.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un complesso residenziale con terreno annesso in area sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzavano un insieme di opere abusive, rubricate da M1 a M15: un ampliamento dell’edificio abitativo, tettoie, un parcheggio coperto, un manufatto denominato armadio e altre sistemazioni esterne. Il Comune di Firenze, dopo l’ordinanza di demolizione n. 256/2017, respingeva con il provvedimento n. 441/2019 la richiesta di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica e la c.d. sanatoria giurisprudenziale, riqualificando l’insieme come unico intervento di ristrutturazione edilizia in contrasto con l’art. 61 delle NTA del Regolamento Urbanistico.

Con successivo provvedimento n. 162/2024 il Comune archiviava le ulteriori domande di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica relative ad altre opere, rilevando che le istanze riguardavano uno stato dei luoghi ormai modificato dai condoni nel frattempo rilasciati o archiviati, e ordinava la demolizione. I due ricorsi, riuniti, investivano entrambi i provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta entrambi i gravami. Sul primo ricorso, il TAR esclude la violazione del principio di irretroattività: l’amministrazione ha correttamente applicato l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 nella versione vigente al momento del provvedimento finale, in applicazione del principio tempus regit actum, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto.

Quanto alla dedotta incompetenza, il Comune ha legittimamente esercitato il potere autorizzatorio su delega regionale e, ritenuto l’intervento non ammissibile, ha correttamente omesso di richiedere il parere alla Soprintendenza. Il Collegio ribadisce che le opere, pur oggetto di un continuo frazionamento, vanno considerate nella loro globalità, quali parti di un unico intervento di ristrutturazione. Ne deriva che gli aumenti plano-volumetrici realizzati precludono l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, e non consentono di scomporre gli interventi per ricondurne alcuni all’autorizzazione paesaggistica semplificata o all’edilizia libera.

Il TAR esclude poi la praticabilità della sanatoria giurisprudenziale, priva di copertura normativa, e ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, l. reg. Toscana n. 24/2009: le opere condonate non costituiscono stato legittimo e non possono fondare ulteriori interventi edilizi.

Sul secondo ricorso, il Collegio qualifica la condotta dei ricorrenti come violativa degli obblighi di buona fede ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990. Il frazionamento delle istanze di sanatoria di un abuso sostanzialmente unitario costituisce abuso del diritto e legittima l’improcedibilità delle domande, avendo reso impossibile al Comune l’individuazione dello stato dei luoghi. Le ulteriori censure ripropongono quelle già rigettate. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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