Ottemperanza al giudicato e difetto di legittimazione dei procuratori antistatari (TAR Toscana n. 1248 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la domanda di esecuzione del capo della sentenza civile che ha liquidato le spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire quando sia proposta dal solo cliente e non dai professionisti destinatari della distrazione. La legittimazione spetta in via esclusiva ai procuratori in favore dei quali la distrazione è stata disposta, quali titolari del credito professionale. Il difetto di legittimazione non è sanato dall’avvenuto pagamento delle spese, che pure può essere rilevato dal giudice. Resta invece ammissibile e fondata, sussistendone i presupposti, la domanda di ottemperanza relativa al residuo capo retributivo del giudicato, con assegnazione all’amministrazione di un termine per l’esecuzione e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, n. 379 del 15 luglio 2024, era stato accertato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente e il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento di € 1.440,95 oltre interessi e rivalutazione, nonchè delle spese legali liquidate ai procuratori antistatari e delle spese vive. Il titolo era passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 14.01.2025, ed era stato notificato all’amministrazione il 16.07.2024, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996.

Non essendo seguita l’esecuzione, la creditrice ha adito il TAR Toscana per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo il pagamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni nel merito. In camera di consiglio il collegio ha prospettato la possibile parziale inammissibilità della domanda relativa alle spese distratte, non azionate in proprio dai procuratori; il difensore ha dichiarato l’avvenuto pagamento delle spese legali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prende atto dell’intervenuto pagamento delle spese legali liquidate con la sentenza civile, ma ritiene che la domanda ad esse relativa sia inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. La pretesa relativa alle spese distratte non è stata proposta dai procuratori in favore dei quali la distrazione era stata disposta, unici titolari del credito professionale. Il capo concernente le spese resta quindi sottratto all’esame nel merito, per ragioni processuali.

Quanto al residuo capo retributivo, il ricorso è ritenuto fondato: dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito. Il collegio ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva al decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il complessivo esito del giudizio, con accoglimento solo parziale, giustifica la compensazione delle spese di lite. Il dispositivo dichiara il ricorso parzialmente inammissibile e lo accoglie per il resto, ordinando l’esecuzione del titolo nei termini precisati in motivazione e confermando la nomina del commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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