Revoca del porto d’armi: la convivenza con il congiunto indagato non basta (C.G.A.R.S. n. 179 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo esige una motivazione che individui elementi soggettivizzanti riferiti al titolare dell’autorizzazione. Il giudizio prognostico di sopravvenuta inaffidabilità non può fondarsi sulla sola convivenza con un familiare sottoposto a indagini, né sull’apodittica affermazione che il rapporto di convivenza faccia venir meno il criterio di piena affidabilità. Se la convivenza familiare o una situazione di conflittualità domestica possono rilevare, il provvedimento deve indicare rigorosamente quali indizi lascino ritenere che esse condizionino negativamente l’affidabilità personale del titolare. Il ritiro cautelare delle armi non è corollario sufficiente della revoca definitiva.

Il Fatto

Il Questore di Palermo aveva disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo rilasciata all’appellante nel 2015. A fondamento del provvedimento l’autorità poneva una perquisizione domiciliare nel cui ambito il padre convivente dell’interessato era stato identificato come indagato per reati in materia di armi e ricettazione, con conseguente sequestro amministrativo delle armi custodite nella medesima residenza. Da qui la conclusione che il rapporto di convivenza tra padre e figlio facesse venire meno il criterio di piena affidabilità sull’uso e maneggio delle armi.

Il TAR Sicilia, sede di Palermo, respingeva il ricorso e compensava le spese. L’interessato appellava, dolendosi del difetto di istruttoria e di motivazione e dell’errore sui presupposti. La difesa erariale eccepiva l’inammissibilità dell’appello per genericità e violazione del principio di specificità dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. L’appello, pur ripetitivo delle difese di primo grado, non omette di indicare puntualmente le parti della motivazione contestate: le censure originarie sono articolate come critiche alla sentenza, così devolvendo integralmente la materia del contendere al giudice d’appello, in conformità all’art. 101 c.p.a.

Nel merito, il C.G.A.R.S. richiama il criterio generale: l’autorità di pubblica sicurezza esercita una discrezionalità nella prevenzione dei fatti lesivi della sicurezza pubblica connessi alla disponibilità di armi, ma il giudizio prognostico non può prescindere dalla valutazione dei requisiti soggettivi con riferimento alla persona del titolare dell’autorizzazione.

Il pericolo di abusi può derivare anche da soggetti conviventi o da una conflittualità familiare. Tuttavia, in tali ipotesi, la motivazione deve indicare rigorosamente quali indizi lascino ritenere che la convivenza possa condizionare negativamente il giudizio di sopravvenuta non affidabilità del titolare.

Nel caso concreto manca ogni comportamento imputabile al richiedente. Non risultano a suo carico precedenti penali e di polizia; egli non aveva mai abusato dell’arma e aveva maturato esperienza militare, essendo risultato vincitore del reclutamento come volontario in ferma prefissata. La motivazione del provvedimento non dà conto degli indizi che farebbero supporre un’influenza negativa della convivenza con il genitore.

Il Collegio distingue nettamente il piano cautelare da quello definitivo: se il ritiro immediato delle armi poteva trovare giustificazione, la successiva revoca non è un mero corollario del ritiro e non può reggersi sulla sola affermazione apodittica richiamata dal Questore. Il motivo sull’insufficienza della motivazione è quindi fondato, gli ulteriori motivi restano assorbiti e l’appello è accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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