Annullamento SCIA in autotutela: necessaria ponderazione degli interessi e limite temporale (TAR Sicilia n. 2956 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di una SCIA ormai consolidatasi, per essere legittimo, richiede che l’Amministrazione operi una specifica ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, non essendo sufficiente il mero richiamo alla tutela del territorio. Il potere di autotutela resta soggetto al limite temporale di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 19 della legge n. 241/1990, anche quando l’Amministrazione contesti una falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato. L’illegittimità dell’atto di annullamento si ripercuote in via derivata sull’ordinanza di demolizione adottata a valle del titolo annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato in Lipari, aveva presentato nel 2016 una SCIA per il frazionamento dell’unità abitativa e, nel 2022, una CILA-superbonus e una SCIA alternativa al permesso di costruire. Con note del novembre 2023 il Comune annullava in autotutela le segnalazioni e, richiamati gli atti di annullamento, adottava l’ordinanza di demolizione con rimessione in pristino, assumendo la realizzazione delle opere in assenza di permesso.
Il ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo la difformità tra motivi degli avvisi di avvio e contenuto degli atti finali, la violazione dei termini e la carenza di motivazione sull’interesse pubblico. Si costituivano il Comune e i vicini, questi ultimi con atto di intervento ad opponendum e perizia di parte.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 8330 del 2023, il Tribunale ribadisce che la qualifica di controinteressato in senso tecnico esige un elemento formale, ossia l’espressa menzione nel provvedimento impugnato, e un elemento sostanziale, integrato dalla titolarità di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto. Il vicino, pur titolare del requisito sostanziale, difetta di quello formale: non è nominativamente indicato né agevolmente individuabile dal provvedimento, non essendo sufficiente il richiamo ai verbali di sopralluogo o alla generica disciplina delle distanze.
Nel merito il Tribunale ritiene assorbente la censura sulla violazione delle regole di esercizio del potere di autotutela. Gli atti di annullamento si limitano a elencare le presunte irregolarità edilizie e le norme violate, ma trascurano di compiere quella comparazione e ponderazione tra interesse pubblico al ripristino della legalità e interessi privati antagonisti imposta dalla legge.
Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1737 del 2022, il Collegio ricorda che l’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 attribuisce all’Amministrazione poteri inibitori, repressivi e conformativi esercitabili entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, mentre decorso tale termine il comma 4 consente l’esercizio solo alle condizioni dell’art. 21-nonies, previo bilanciamento degli interessi e nel termine massimo di diciotto mesi. Nel caso di specie nessun riferimento si rinviene all’interesse pubblico prevalente, salvo il generico richiamo, ritenuto insufficiente, al “prevalente interesse pubblico in materia di tutela del territorio”.
Quanto alla SCIA del 2016, il Collegio rileva la macroscopica violazione del limite temporale, essendo l’annullamento intervenuto solo dopo sette anni. Il Tribunale esclude inoltre che le regole sull’autotutela siano neutralizzate dalla contestata falsa rappresentazione: la divergenza tra elaborati grafici e stato dei luoghi non ha compromesso la descrizione complessiva, e in ogni caso, aderendo all’orientamento di C.G.A., sentenza n. 273 del 2024, la ponderazione dell’interesse pubblico resta necessaria anche in presenza di falsa rappresentazione.
L’illegittimità degli atti di annullamento si ripercuote in termini consequenziali sull’ordinanza di demolizione, adottata a valle dei titoli annullati. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza degli ulteriori atti nel rispetto dell’effetto conformativo; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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