Incidente di esecuzione per erroneo deposito telematico del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 30355 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui la difesa deduce la scorretta formazione del titolo esecutivo, per essere stato il ricorso depositato in modo erroneo nel portale telematico sotto una diversa voce, integra un incidente di esecuzione e non una domanda di restituzione in termine. La competenza a conoscerne spetta al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., che verifica esistenza e corretta formazione del titolo. Alla stessa competenza è attratta, ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., la connessa domanda di restituzione nel termine, subordinata all’accertamento dell’esistenza del titolo. La qualificazione dell’atto compiuta dal giudice di merito non è vincolante quando non è fedele al suo contenuto sostanziale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Palermo dell’8 aprile 2025. La difesa ha depositato nel portale telematico l’atto di ricorso per cassazione, ma l’atto è stato instradato in modo erroneo come ricorso in tema di revoca del gratuito patrocinio. Emesso l’ordine di esecuzione, la difesa ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione, chiedendo di revocare la definitività della sentenza per rimettere in termini il difensore, ovvero di ritenere correttamente depositato il ricorso.

Il Tribunale di Palermo, adito quale giudice dell’esecuzione, ha ritenuto l’istanza come domanda di restituzione in termini e ha declinato la propria competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. La questione giunge così davanti alla Corte, che deve stabilire se l’atto vada qualificato come incidente di esecuzione o come istanza di restituzione nel termine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto operata dal giudice di merito e la ritiene non fedele al suo contenuto. Il Tribunale aveva sostenuto che il giudice dell’esecuzione conosce delle questioni sul titolo solo sotto il profilo della sua esistenza e della corretta formazione, con riguardo alla notificazione, ma non quando si discuta della mancata conoscenza del titolo correttamente formatosi.

La Corte ribalta la prospettiva: la parte privata ha posto in primo luogo una questione di verifica circa la corretta formazione del titolo esecutivo, aspetto che rientra nella competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. Il dedotto erroneo instradamento telematico dell’atto attinge, infatti, il modo in cui il titolo si è formato, non la sua conoscenza.

Su questa premessa si innesta la seconda indicazione: anche la domanda di restituzione nei termini, correlata alla prima e da valutarsi in caso di decisione di esistenza del titolo, è attratta alla competenza del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. Non si tratta, dunque, di una richiesta autonoma che sposti la competenza.

Ne segue la qualificazione dell’istanza originaria come incidente di esecuzione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo quale giudice competente ai sensi degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. La Corte accoglie quindi l’impostazione sostanziale della difesa sul piano della qualificazione, ma nel senso della competenza del giudice dell’esecuzione, che dovrà pronunciarsi sull’esistenza del titolo e, solo in caso affermativo, sulla restituzione nel termine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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