Frode bancomat: colpa grave utente e responsabilità concorrente PSP per mancato blocco (ABF Collegio di Bologna n. 609 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento disconosciute, la prova della corretta autenticazione mediante lettura del chip e digitazione del codice PIN non è sufficiente per addossare all’utente le conseguenze patrimoniali della frode: sull’intermediario grava l’ulteriore onere di provare il dolo o la colpa grave dell’utente ai sensi dell’art. 10, secondo comma, d.lgs. n. 11/2010. La brevità del lasso temporale tra la sottrazione della carta e il primo utilizzo fraudolento costituisce elemento presuntivo della colpa grave nella custodia dello strumento e del PIN. Tuttavia, ove ricorrano gli indici di frode tipizzati dall’art. 8 d.m. n. 112/2007, il mancato blocco delle transazioni integra un apporto causale del prestatore di servizi di pagamento, che è tenuto al rimborso delle operazioni eseguite dalla terza in poi.
Il Fatto
La ricorrente, dopo aver subito l’11 settembre 2024 il furto della borsa contenente la carta bancomat collegata al conto cointestato e il telefono cellulare, lamentava l’esecuzione di otto operazioni fraudolente presso ATM. La banca dapprima rimborsava integralmente le somme sottratte, poi, il 18 dicembre 2024, provvedeva allo storno dell’intero importo, ritenendo non conforme la custodia del PIN. Seguiva una proposta transattiva di € 2.000,00, non accettata dalla cliente.
La ricorrente contestava la legittimità dello storno, evidenziando l’anomalia della sequenza di prelievi ravvicinati in orario notturno, che avrebbe dovuto attivare i sistemi antifrode, e il fatto che l’ultimo prelievo di € 1.750,00 era avvenuto dopo la richiesta di blocco. L’intermediario replicava che l’accredito iniziale era “salvo buon fine”, che tutte le operazioni erano state autenticate con carta originale e PIN corretto e che la cliente aveva lasciato incustodita la borsa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, costituito dal d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Rileva che, a fronte del disconoscimento di otto operazioni per € 3.839,06 complessivi, grava sull’intermediario, per effetto dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, l’onere di provare l’avvenuta autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione e l’assenza di malfunzionamenti delle procedure.
Sul punto l’intermediario ha fornito prova della corretta autenticazione forte di tutte le operazioni, mediante lettura del chip e digitazione del PIN. Il Collegio richiama la nozione di autenticazione dell’art. 1 d.lgs. n. 11/2010, fondata su due o più elementi indipendenti tra conoscenza, possesso e inerenza. Ritiene pertanto assolto il primo onere probatorio.
Il ragionamento si sposta poi sull’art. 10, secondo comma: la prova dell’autenticazione non basta, restando a carico dell’intermediario l’onere di dimostrare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente. Il Collegio applica l’orientamento consolidato dei Collegi ABF secondo cui la brevità del lasso temporale tra sottrazione e primo utilizzo fraudolento è elemento presuntivo di colpa grave nella custodia. Poiché il furto era avvenuto dopo le ore 22:30 e il primo prelievo alle 22:45, il Collegio presume che il PIN non fosse correttamente custodito. Rileva inoltre un profilo di colpa nella tardiva comunicazione di blocco, avvenuta solo alle ore 00:03:16, quando la cliente avrebbe potuto contattare prima il numero verde.
Tuttavia il Collegio richiama l’orientamento sulla responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento quando emerga un apporto causale alla frode, in particolare per il mancato blocco delle transazioni in presenza di indici di frode. Nel caso concreto tutte le operazioni sono state eseguite con la stessa carta presso il medesimo ATM, integr
Nota della Redazione
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