Mutuo agrario con Euribor manipolato: incompetenza ABF su vizi genetici del contratto (ABF Collegio di Bari n. 531 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie su un rapporto di durata sorto prima del limite temporale di cognizione dell’ABF, ma ancora produttivo di effetti, occorre guardare al petitum per distinguere i vizi genetici del contratto dagli effetti sopravvenuti. Se il ricorrente contesta la nullità di una clausola di determinazione degli interessi di un mutuo stipulato oltre il sesto anno antecedente il ricorso, la doglianza investe un vizio genetico e la domanda è inammissibile per incompetenza temporale, anche quando riguardi un rapporto in corso di svolgimento. La nullità dedotta ab origine e protratta per tutta la durata del contratto non trasforma il vizio genetico in effetto successivo. Resta fermo l’onere del cliente di indicare gli elementi minimi per l’ostensione documentale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel 2005 un mutuo agrario a tasso variabile parametrato all’Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread. Deduce che tale parametro, nel periodo 2005-2008, era alterato da un’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Europea. Sostiene che la clausola di rinvio all’Euribor ha continuato a produrre effetti per l’intera durata del rapporto, determinando un vizio genetico applicato a tutte le rate.

Chiede quindi la declaratoria di nullità parziale della clausola di indicizzazione, il ricalcolo del piano di ammortamento e la restituzione di circa € 34.000, oltre all’accertamento in via subordinata della violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza. L’intermediario eccepisce, tra l’altro, l’incompetenza temporale dell’Arbitro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di incompetenza temporale e la ritiene fondata. Ricorda che le vigenti Disposizioni ABF (Sez. I, par. 4) escludono la cognizione delle controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso. Nei rapporti di durata sorti prima di tale limite occorre verificare, alla luce del petitum, se la domanda si fondi su vizi genetici del rapporto o su effetti prodottisi successivamente.

Il Collegio richiama il principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 11407/2024: è inammissibile l’accertamento, anche solo incidentale, del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione, persino quando la contestazione riguardi il rapporto in corso di svolgimento.

Nel caso concreto, il ricorrente eccepisce la nullità della clausola sugli interessi di un mutuo del 2005, alludendo a un vizio genetico. Lo stesso ricorrente, pur richiamando gli effetti prodotti durante l’esecuzione, afferma che la clausola nulla ha reso il contratto viziato ab origine e per tutta la durata del rapporto. Poiché il contratto risale al 2005, l’incompetenza temporale è fondata.

Quanto alla domanda subordinata di violazione degli artt. 117 e 119 TUB, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui il cliente deve fornire gli elementi minimi per individuare i documenti da esibire (ex multis, Collegio di Bari n. 6305/2023). Verificato l’oggetto della richiesta, ritiene ostensibile il solo prospetto delle somme versate negli ultimi dieci anni. Rileva tuttavia che il ricorrente ha già allegato gli estratti conto del decennio e quantificato in € 257.391,69 il totale corrisposto. La domanda in via subordinata non può pertanto essere accolta.

Il Collegio dichiara così il ricorso in parte inammissibile e in parte non accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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