L’agevolazione dell’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601/1973 non si estende agli atti soggetti ad IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 21005 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601/1973, che dispone l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento di aree e per gli atti e contratti relativi all’attuazione di programmi pubblici di edilizia residenziale, è una norma di stretta interpretazione, in quanto reca un regime di esenzione/agevolazione fiscale. Tale disposizione non può essere estesa, né in via analogica né mediante interpretazione estensiva, agli atti di trasferimento soggetti ad IVA, i quali, in ragione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, scontano comunque quest’ultima in misura fissa. Ne consegue che per tali atti non spetta l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, che restano dovute, seppure in misura fissa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un notaio, in qualità di rogante, un avviso di liquidazione per il versamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, relative ad un atto di cessione immobiliare soggetto ad IVA, stipulato tra un privato acquirente e un consorzio di edilizia residenziale pubblica (ATER) quale parte cedente. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso.
L’Agenzia proponeva appello, rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il giudice d’appello riteneva che l’agevolazione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 601/1973 trovasse applicazione anche per gli atti soggetti ad IVA, non essendo esclusi dall’ampia formulazione della norma e in forza del principio di alternatività IVA/Registro. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601/1973 e dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, ritenendoli fondati.
Il Collegio ha riaffermato il principio, già espresso dalle sentenze n. 8094/2018 e n. 25982/2022, secondo cui l’ambito applicativo della norma agevolativa è circoscritto agli atti che, in assenza della finalità di edilizia residenziale pubblica, sarebbero soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Tale conclusione discende dal tenore letterale della disposizione, che ricollega l’agevolazione alla previsione dell’imposta di registro in misura fissa: diversamente opinando, la norma sarebbe priva di significato per gli atti soggetti ad IVA, per i quali l’imposta di registro è comunque dovuta in misura fissa.
La Corte ha escluso che si possa scorporare dal testo normativo la previsione di esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, per estenderla in via autonoma agli atti soggetti ad IVA. Ha inoltre richiamato il principio del numerus clausus in materia di agevolazioni tributarie, risultante dal d.P.R. n. 601/1973, che ha abrogato le disposizioni precedenti diverse da quelle in esso considerate. La mancata inclusione dei soggetti passivi IVA tra i beneficiari dell’esenzione è stata interpretata come una scelta del legislatore.
Da ultimo, la Corte ha escluso che l’applicazione del beneficio possa giustificarsi con il principio di alternatività IVA/Registro, osservando che tale principio implica che l’imposta d’atto sia comunque corrisposta in misura fissa, laddove la norma agevolativa esclude ogni tipologia di imposta. Nel caso di specie, l’Ufficio aveva correttamente applicato le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
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Nota della Redazione
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