Carta revolving: prova documentale delle condizioni economiche e indicazione esemplificativa del TAEG (ABF Collegio di Napoli n. 1166 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, la contestazione della mancata indicazione e sottoscrizione delle condizioni economiche di una carta di credito revolving è infondata quando l’intermediario produca il modulo di richiesta sottoscritto, con la dichiarazione di presa visione e accettazione dei documenti contrattuali, e il documento SECCI riporti in modo chiaro i costi del credito. L’indicazione del TAEG in via esemplificativa è conforme alle Disposizioni di Trasparenza, Sez. VII, par. 4.2.2, lett. g), quando la sua esatta quantificazione dipenda dall’importo del fido concesso, purché il tasso applicato corrisponda a quello esemplificato. La prova documentale della conclusione in forma scritta del contratto e della consegna del corredo informativo preclude l’accoglimento della domanda di nullità parziale e di restituzione delle somme.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta di credito revolving concessa nel 2020, lamentava la mancata indicazione e sottoscrizione delle condizioni economiche e la mancata esposizione del TAEG, invocando la violazione degli artt. 117 e ss. del TUB. Chiedeva quindi che l’Arbitro accertasse la nullità parziale del contratto, con restituzione di € 420,80 calcolati al tasso sostitutivo e ricalcolo delle rate future.

L’intermediario, costituito, eccepiva l’infondatezza della domanda: il cliente aveva sottoscritto il modulo di richiesta dichiarando di aver ricevuto e accettato il Regolamento generale, il documento SECCI e l’informativa privacy. Nel SECCI erano specificate le condizioni economiche, con il dettaglio di TAN e TAEG; gli estratti conto riportavano le informazioni sul rapporto. L’importo del ricalcolo, inoltre, non era suffragato da alcuna perizia o analisi documentale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto il ricorso perché l’intermediario ha depositato il modulo di richiesta della carta, in calce al quale figura la dichiarazione, sottoscritta digitalmente dall’istante, di presa visione e accettazione delle condizioni contenute nel SECCI e nel Regolamento con le condizioni generali di utilizzo. Il ricorrente non ha contestato la firma digitale apposta sulla richiesta, non avendo depositato repliche.

Il resistente ha inoltre prodotto il modello IEBCC, identificato con il medesimo codice alfanumerico indicato nel modulo di domanda, che illustra in modo chiaro e trasparente le condizioni economiche applicabili alla generalità della clientela. La corrispondenza dei codici conferma il collegamento tra la documentazione consegnata e il contratto sottoscritto.

Sul TAEG, il Collegio rileva che lo stesso è indicato in via esemplificativa, poiché la sua esatta quantificazione dipende dall’importo del fido concesso, che l’intermediario comunica all’esito dell’accettazione della richiesta. Le Disposizioni di Trasparenza, Sez. VII, par. 4.2.1, ammettono che i documenti precontrattuali contengano le condizioni offerte alla generalità della clientela quando non sono personalizzabili; il par. 4.2.2, lett. g), richiede un esempio rappresentativo con le ipotesi di calcolo. Nel caso concreto gli estratti conto dimostrano che il fido di € 1.500,00 è stato concesso a un TAEG del 23,69 per cento, corrispondente a quello esemplificato nel modulo IEBCC.

Il Collegio conclude che è provata, tramite le evidenze documentali, la conclusione in forma scritta del contratto e delle relative condizioni economiche, compresa l’indicazione del TAEG, nonché l’invio e la ricezione del corredo informativo. Ne deriva il rigetto sia della richiesta di restituzione delle somme ex artt. 117 e 125-bis TUB sia delle altre domande, in linea con il precedente del Collegio ABF di Milano n. 7575/2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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