Frode informatica con bonifico disposto personalmente: esclusa la PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 4882 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del d.lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di pagamento non si applica alle operazioni che il cliente abbia personalmente disposto: in tal caso difetta il presupposto del difetto di autorizzazione e l’operazione deve considerarsi regolarmente autorizzata. L’esplicita ammissione del cliente di aver eseguito personalmente il bonifico, ancorché sotto la pressione truffaldina di terzi, esclude in radice il diritto al rimborso. La condotta del cliente che dispone un pagamento verso un soggetto ignoto senza alcuna verifica integra, per il Collegio, colpa grave. L’intermediario non è gravato da obblighi di monitoraggio ex ante delle operazioni di pagamento.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata vittima, il 30.10.2025, di una frode informatica articolata: una telefonata proveniente da un numero riconducibile ai contatti ufficiali dell’intermediario, un interlocutore qualificatosi come addetto del dipartimento antifrode, la prospettazione di una clonazione delle credenziali di home banking e di due bonifici fraudolenti. Nel corso della conversazione riceveva sms inseriti nella cronologia di messaggistica già esistente e riportante la denominazione dell’intermediario, oltre a un ulteriore sms con un nuovo codice cliente.
Convinta di eseguire una procedura di blocco, disponeva un bonifico di € 20.000,00, pari alla cifra asseritamente sottratta, con causale “b l c auto”, verso un beneficiario ignoto. Solo in serata, verificato l’indirizzo e-mail di provenienza delle comunicazioni, apprendeva che si trattava di una truffa e contattava l’intermediario per disconoscere l’operazione. Chiedeva quindi il rimborso integrale e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa dell’intermediario. L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità della normativa PSD2 e chiedeva il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva PSD2, prevede che, se l’utilizzatore nega di aver autorizzato un’operazione, grava sull’intermediario provare che la stessa è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Tale regime trova un limite nell’art. 12, comma 4, che addossa all’utilizzatore l’intera perdita quando questi abbia agito con dolo o colpa grave.
Il nodo è però a monte. L’intermediario ha eccepito l’inapplicabilità della PSD2 in ragione delle dichiarazioni confessorie della ricorrente, e l’eccezione è accolta con valore assorbente di tutte le altre doglianze. La ricorrente ha infatti ammesso di aver personalmente disposto l’operazione, persuasa di mettere in sicurezza la somma, verso un conto del tutto ignoto. Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui l’esplicita ammissione del cliente di aver eseguito personalmente le operazioni, per quanto sotto la pressione truffaldina, esclude in radice il presupposto del rimborso, cioè il difetto di autorizzazione (Collegio di Torino, decisione n. 10900/2024; nello stesso senso n. 8802/2024, n. 10071/2024, n. 10067/2024; Collegio di Roma n. 1414/2023; Collegio di Milano n. 2038/2023).
La normativa concernente i mezzi di pagamento e il loro uso indebito da parte di terzi non può estendersi alle operazioni direttamente e personalmente disposte dal ricorrente, che come tali sono regolarmente autorizzate.
Il Collegio esclude inoltre un apporto causale dell’intermediario. Il tentativo di recall è stato effettuato conformemente alla normativa: l’art. 5, comma 4, prevede la revocabilità dell’ordine solo prima che diventi irrevocabile, e l’art. 17, comma 1, stabilisce che, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine non può essere revocato dall’utente. Né sussistono obblighi di monitoraggio ex ante delle operazioni (Collegio di Torino n. 3546/2026). La condotta della ricorrente, che senza alcuna verifica ha disposto il pagamento a beneficio di un terzo estraneo, appare connotata da colpa grave. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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