Prescrizione buoni fruttiferi decorre dalla scadenza senza rilevare la mancata informativa (ABF Collegio di Napoli n. 2407 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali la competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario non si determina in base alla data di emissione o di scadenza del titolo, ma alla data in cui l’intermediario ha rifiutato il rimborso. Nel merito, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del buono e la mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non costituisce fatto impeditivo ai sensi dell’art. 2935 c.c., non impedendo all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione. Gli obblighi informativi istituiti con decreti successivi all’emissione dei titoli non possono fondare né una pretesa al rimborso né una domanda risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto in data 12.12.1998 due buoni fruttiferi postali, ciascuno del valore nominale di lire 1.000.000, presentatigli come aventi scadenza ventennale. Dopo aver inviato reclamo in data 24/07/2025 e aver ottenuto risposta negativa dall’intermediario, si rivolge all’Arbitro chiedendo il rimborso dei buoni o, in subordine, il risarcimento del danno quantificato in € 3.000,00. A fondamento della domanda deduce l’assenza sui titoli di qualsiasi indicazione su durata e scadenza e la mancata ricezione di comunicazioni in corso di rapporto.

L’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro e, nel merito, l’intervenuta prescrizione dei buoni, chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza ratione temporis, richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, secondo cui per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma il momento in cui il rimborso è stato rifiutato. Poiché il diniego è intervenuto a seguito del reclamo del 24/07/2025, la competenza temporale dell’Arbitro è affermata.

Anche l’eccezione di incompetenza per materia è respinta. Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, per il quale la disciplina delle Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza del 29.07.09 si applica, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, TUF. Sul punto richiama i propri precedenti e quelli dei Collegi di Roma e Milano.

Nel merito, i buoni della serie “CA” sono stati istituiti con DM 07.12.1998, il cui art. 7, comma 2, prevede una durata di cinque o dieci anni e, alla scadenza, il riconoscimento del capitale con gli interessi. Trova applicazione anche l’art. 8 DM 19.12.2000, che ha elevato a dieci anni l’originario termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza del titolo. I buoni, emessi il 12.12.1998, sono scaduti il 12.12.2008; il primo atto interruttivo è il reclamo del 24/07/2025, intervenuto a termine ormai decorso. La domanda è pertanto prescritta.

Il Collegio affronta poi la doglianza sulla mancata consegna del foglio informativo, rilevando che tale obbligo è stato istituito successivamente all’emissione dei titoli. Richiama quindi il Collegio di Coordinamento n. 17814/2019, secondo cui la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, e la decisione n. 11113/2025, che ha escluso che tale omissione rientri tra i fatti impeditivi dell’art. 2935 c.c. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa decisione ha riconosciuto rilievo alle omissioni informative compiute in corso di rapporto, ma sulla base di obblighi introdotti con decreti posteriori all’emissione dei titoli. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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