Pignoramento parziale non giustifica blocco integrale del conto e danno risarcibile (ABF Collegio di Palermo n. 4291 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, a fronte di un pignoramento presso terzi limitato a una somma determinata, appone un blocco integrale del saldo del conto corrente, vincolando importi eccedenti quelli oggetto dell’esecuzione, pone in essere una condotta illegittima sotto il profilo del rapporto bancario. Ne deriva il diritto del cliente al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, quando il pregiudizio ecceda il semplice fastidio dipendente dal mero inadempimento e risulti provato, anche per presunzioni, sulla base della documentazione versata in atti. Non è pertinente l’eccezione di art. 1227, primo comma, cod. civ., poiché il danno non discende dal mancato pagamento del debito tributario, ma dal successivo blocco illegittimo del rapporto. Resta estranea alla cognizione dell’ABF ogni contestazione diretta a rimettere in discussione gli atti dell’esecuzione conclusa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, l’11 dicembre 2025 tentava di pagare la spesa presso un supermercato con il bancomat. Il pagamento veniva respinto per superamento della disponibilità giornaliera, con conseguente abbandono della merce alla cassa. Il giorno successivo apprendeva che il conto era stato bloccato a seguito di un pignoramento presso terzi di natura tributaria per € 237,80, a fronte di un saldo di circa € 2.600,00. L’intermediario attribuiva l’accaduto al “sistema” e rimuoveva il blocco totale, limitandolo alla somma pignorata.

Insoddisfatto dell’interlocuzione, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del blocco integrale, il risarcimento equitativo del danno e il rimborso di € 20,00 versati per la procedura. L’intermediario eccepiva l’art. 1227 cod. civ., sostenendo che il danno derivasse dal mancato pagamento del debito pignorato, e negava le affermazioni offensive del personale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio afferma preliminarmente la propria competenza. È pacifico che l’esecuzione forzata si sia conclusa; il procedimento non ha ad oggetto la legittimità dell’esecuzione, ma il blocco apposto sul conto per somme superiori a quelle oggetto del vincolo. Sussiste dunque un residuale sindacato dell’ABF sulla condotta dell’intermediario, sotto il profilo del rapporto bancario, ancorché tenuta nell’ambito di un processo esecutivo.

Nel merito, dall’atto di pignoramento risulta un credito di € 237,80 e l’obbligo del custode nei limiti dell’importo intimato aumentato della metà, ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ.. Il Collegio calcola il vincolo massimo in € 356,70 o, applicando il testo dell’art. 546 cod. proc. civ. in vigore dal 2 marzo 2024, in € 1.237,80. Il saldo dell’11 dicembre 2025 era pari a € 2.602,77. Il blocco integrale eccede dunque il vincolo e residuava comunque una somma disponibile di almeno € 1.364,97, che non poteva essere oggetto di alcun blocco. Deve pertanto accertarsi l’illegittimità del blocco dell’intero saldo.

Dall’illegittimità discende il diritto al risarcimento del danno. La documentazione prodotta, acquisita a seguito della rimessione in termini disposta dal Presidente, conferma due tentativi di pagamento falliti (€ 156,35 e € 11,83) e un prelievo ATM di € 200,00 non andato a buon fine. Il lasso temporale tra i pagamenti è coerente con la narrazione dell’umiliazione e dello stress subiti alla cassa. Secondo l’id quod plerumque accidit è dimostrata l’esistenza di un danno non patrimoniale eccedente il semplice fastidio, che l’intermediario deve risarcire.

Non è pertinente il richiamo all’art. 1227, primo comma, cod. civ.: il danno non è conseguenza immediata e diretta del mancato pagamento del debito, ma del successivo blocco illegittimo sotto il profilo quantitativo. Il saldo era ampiamente capiente e il ricorrente si attivò immediatamente per la rimozione del blocco, senza alcuna negligenza successiva.

Non è invece provato che i dipendenti abbiano accusato il ricorrente di “volerci lucrare”. L’istruttoria in ABF è circoscritta alle prove documentali e, se un fatto è contestato e non ricavabile neppure per presunzioni, deve ritenersi non provato: l’accertamento richiederebbe una prova testimoniale, esperibile davanti al giudice ordinario. Il danno è liquidato equitativamente in € 200,00, con contributo di € 200,00 alle spese della procedura e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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