Riaddebito all’esercente legittimo se omette lettura fisica della carta (ABF Collegio di Bologna n. 4712 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercente che, nell’accettazione di pagamenti tramite POS, digiti manualmente i dati della carta senza procedere alla lettura fisica del chip o della banda magnetica viola gli obblighi del Regolamento Esercenti e si pone in una posizione di inadempimento rispetto agli obblighi di diligenza. In tal caso l’intermediario che gestisce il servizio di acquiring ha diritto di operare il riaddebito delle somme oggetto di chargeback, non essendo in grado di contrastare efficacemente le contestazioni dei titolari delle carte. Parimenti illegittima è la restituzione diretta al titolare mediante bonifico, in contrasto con la regola secondo cui lo storno deve avvenire a valere sulla carta stessa utilizzata nella transazione. Le censure di nullità delle clausole contrattuali che fondino la domanda su un vizio genetico del contratto stipulato anteriormente al limite temporale di cognizione sono inammissibili davanti all’Arbitro.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente nel settore del noleggio auto, aveva stipulato un contratto per l’accettazione di pagamenti elettronici tramite servizi POS. Nel periodo compreso tra il 26 agosto e il 12 settembre 2025 erano state eseguite una serie di operazioni di noleggio, tutte autorizzate dal sistema. I titolari delle carte avevano poi disconosciuto le transazioni come fraudolente e l’intermediario aveva operato storni per complessivi euro 11.900,00 sul conto dell’esercente.
La ricorrente aveva contestato i riaddebiti, sostenendo di aver operato nel rispetto delle procedure: verifica dei documenti, acquisizione di copia di carta d’identità e patente, sottoscrizione dei contratti di noleggio, verbali di consegna dei veicoli ed emissione di regolari fatture. Chiedeva la restituzione di euro 12.300,00 e censurava la condotta dell’intermediario, ritenuta passiva e acritica nell’accogliere le contestazioni dei titolari.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità delle censure di nullità contrattuale. La ricorrente aveva invocato la nullità, ai sensi dell’art. 1229 c.c., delle clausole che consentono il riaddebito automatico a seguito della mera contestazione del titolare. Rileva però il Collegio che la documentazione contrattuale prodotta si riferisce a un periodo non ricompreso nella competenza temporale dell’Arbitro e che la censura attiene, nella sostanza, a un vizio genetico del rapporto.
Le vigenti Disposizioni sul procedimento ABF escludono che possano essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso. Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, secondo cui, quando il rapporto sia sorto anteriormente al limite temporale ma produca effetti successivi, la competenza dipende dalla causa petendi: sussiste se la controversia riguarda effetti verificatisi nel periodo rilevante, è esclusa se la domanda si fonda su vizi genetici. Il principio è ribadito dalla decisione n. 11407/2024, che ha affermato l’inammissibilità dell’accertamento, anche incidentale, del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione.
Nel merito, è pacifico e non contestato che tutte le transazioni oggetto di chargeback siano state effettuate tramite digitazione manuale del numero della carta, senza la presenza fisica dello strumento. Tale modalità viola l’art. 58 del Regolamento Esercenti, che impone di far sottoscrivere al titolare un contratto di noleggio contenente i dati dello scontrino POS emesso per la preautorizzazione mediante lettura fisica della carta e di richiedere l’autorizzazione previa esibizione della stessa, con lettura del chip o della banda magnetica.
Il Collegio sottolinea la ratio della regola: la lettura fisica è una misura di sicurezza fondamentale per verificare che chi paga sia in possesso dello strumento, riducendo il rischio di frodi basate sul solo possesso dei dati della carta. Scegliendo una modalità operativa meno sicura e non conforme al contratto, l’esercente ha consapevolmente aumentato il rischio dell’operazione, ponendosi in inadempimento rispetto agli obblighi di diligenza.
Il Collegio rileva inoltre che, per due transazioni del 4 settembre 2025, la ricorrente ha ammesso di aver rimborsato gli importi tramite bonifico, contravvenendo all’art. 10 del Regolamento Esercenti, secondo cui lo storno deve essere effettuato a valere sulla carta utilizzata nella transazione, senza rimborso in denaro contante o mezzi equipollenti.
Alla luce di questi inadempimenti, il Collegio conclude che l’intermediario ha legittimamente operato i riaddebiti contestati e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.