Furto della borsa con carta e telefono (ABF Collegio di Torino n. 3548 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, l’intermediario che dimostra l’avvenuta autenticazione a due fattori delle operazioni contestate assolve l’onere probatorio postogli dall’art. 10 d.lgs. n. 11/2010. Resta tuttavia da valutare la condotta dell’utilizzatore ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto. Il concorso di colpa dell’intermediario è configurabile quando, richiesto tempestivamente di bloccare gli strumenti dopo il furto, lasci l’utente in attesa e disponga un blocco solo parziale, omettendo di inibire le funzionalità dell’app installata sul dispositivo sottratto. In tal caso il danno va ripartito in misura paritaria, con rimborso della metà delle somme sottratte. La destrezza del furto e il brevissimo lasso di tempo tra sottrazione e prima operazione non integrano di per sé la colpa grave dell’utente.

Il Fatto

La ricorrente, dopo essere uscita da una filiale dell’intermediario e salita in auto, subiva il furto con destrezza della borsa: un uomo la distraeva chiedendo indicazioni stradali mentre un complice apriva lo sportello e sottraeva la borsa, contenente documenti, telefono cellulare e carte bancomat, ma nessun codice PIN.

Pochi minuti dopo si recava nuovamente in filiale per chiedere l’immediato blocco di carte e conti. Veniva invitata a prendere il numero e attendere 15/20 minuti; allo sportello l’addetto bloccava solo il bancomat. Solo in un secondo accesso veniva inibita anche l’app installata sul telefono rubato. Le operazioni contestate consistevano in quattro prelievi ATM con carta fisica per € 3.000,00 e in tre prelievi cardless per complessivi € 3.000,00, eseguiti tra le 08:35 e le 08:46 del 13.08.2025. La ricorrente chiedeva il rimborso di € 6.000,00; l’intermediario eccepiva la colpa grave della cliente e, in subordine, il concorso ai sensi dell’art. 1227 c.c.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. Quando l’utilizzatore nega di aver autorizzato un’operazione, grava sull’intermediario provare che essa è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, senza malfunzionamenti. Tale onere trova limite nell’art. 12, comma 4, che pone a carico dell’utente le perdite integrali in caso di condotta fraudolenta o gravemente colposa.

Sul primo versante, l’intermediario ha prodotto evidenze informatiche idonee: per le operazioni con carta il sistema a due fattori ha combinato CHIP e PIN; per quelle cardless ha richiesto il codice PIN e il codice OTP. La procedura è stata ritenuta conforme alla SCA, con richiamo a un precedente del medesimo Collegio. L’onere probatorio è dunque assolto e l’attenzione si sposta sulla condotta dell’utente.

Quanto alla colpa grave, il Collegio richiama la nozione di furto con destrezza elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: la destrezza sussiste quando l’agente approfitta di una situazione favorevole per eludere la normale vigilanza dell’uomo medio, come chi viene distratto mentre fornisce indicazioni stradali. Il brevissimo lasso temporale tra furto e prima operazione – quindici minuti – è ritenuto incompatibile con la digitazione del PIN per tentativi e induce a presumere che il codice fosse conservato con la carta. Tuttavia, per il Collegio tali circostanze non bastano a integrare la colpa grave.

Rilevano invece gli altri elementi fattuali, non contestati dall’intermediario. La ricorrente si era recata tempestivamente in filiale dopo il furto, ma era stata messa in attesa per 15/20 minuti; il blocco disposto era stato solo parziale, riguardando il bancomat e non le operazioni cardless. L’intermediario si è limitato a sostenere di aver informato la cliente della possibilità di procedere tramite numero verde. Per il Collegio un intervento doveroso, tempestivo e diligente del personale avrebbe potuto limitare il danno patrimoniale.

Da qui il riconoscimento di un concorso di colpa paritario tra le parti, con condanna dell’intermediario al rimborso di € 3.000,00, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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