Riparazione per ingiusta detenzione esclusa se resta un titolo prescritto non prosciolto (Cass. pen. Sez. IV n. 34805 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, quando il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la declaratoria di prescrizione di talune soltanto di esse, purché autonomamente idonee a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto all’indennizzo. Irrilevante è, a tal fine, il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni. La regola opera anche quando la prescrizione sia maturata dopo la cessazione della misura e l’interessato non vi abbia rinunciato. Il giudice della riparazione deve pertanto verificare la persistenza di un titolo cautelare non travolto da formula assolutoria di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, per un’ipotesi di estorsione e per delitti in materia di armi. All’esito del giudizio di primo grado era intervenuta condanna per alcuni reati, con declaratoria di prescrizione per altri; la Corte di appello lo aveva poi assolto “perché il fatto non sussiste”.

Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda, ritenendo che il reato dichiarato prescritto fosse idoneo a legittimare la misura e che la prescrizione fosse maturata dopo la cessazione della stessa. Il difensore ha impugnato per cassazione, deducendo che la prescrizione riguardava soltanto un reato in ragione dei limiti edittali insuscettibile di misura coercitiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il dato documentale. Il Tribunale, per mero errore materiale, aveva affermato essere prescritto, insieme al reato di detenzione di cui all’art. 10 L. 497/1974, anche il porto illegale di arma comune da sparo di cui all’art. 12 L. 497/1974: per quest’ultimo il termine non era ancora decorso, come conferma la condanna in primo grado e la successiva assoluzione in appello.

Superato il refuso, la corretta interpretazione della sentenza di primo grado dimostra che la prescrizione ha colpito, oltre all’alterazione di armi di cui all’art. 3 L. 110/1975, il reato di detenzione di cui all’art. 10 L. 497/1974, che costituiva titolo per la misura cautelare. Il ricorso muove dunque da una premessa erronea.

Su tale base il giudice della riparazione si è correttamente attestato: l’assoluzione nel merito per l’estorsione e per il porto illegale non incide sul diritto all’indennizzo, perché la restrizione risulta giustificata dai restanti titoli dichiarati prescritti ma non oggetto di proscioglimento nel merito. La Corte richiama il principio consolidato: la condanna anche per una sola contestazione, autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, restando irrilevante il proscioglimento dalle altre (Sez. IV n. 29623 del 14.10.2020; Sez. IV n. 8300 del 10.01.2024, secondo cui non è configurabile il diritto alla riparazione quando sia dichiarata l’estinzione per prescrizione di taluni soltanto dei reati, pur se autonomamente idonei a legittimare la misura).

Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali. Non sono dovute le spese in favore del Ministero resistente, poiché nei giudizi camerali non partecipati la sua attività si è limitata a chiedere l’inammissibilità o il rigetto, senza contrastare specificamente i motivi (Sez. Un. n. 877 del 14.07.2022, dep. 2023; Sez. Un. n. 5466 del 28.01.2004).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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