Fumogeni e Daspo: pericolo concreto valutato ex ante (TAR Sicilia n. 1232 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Daspo previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989 presuppone non la commissione di un reato, ma una situazione di pericolosità sociale, per la cui integrazione è sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica. La fattispecie di cui all’art. 6-bis legge n. 401/1989 è reato di pericolo concreto: l’uso di fumogeni “in modo da creare un concreto pericolo per le persone” è condizione modale della condotta e va valutata ex ante, secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento al momento e al luogo in cui la condotta è tenuta. Le circostanzeaddotte a difesa — strada sgombra, assenza di tifoseria avversaria, finalità meramente festosa — non escludono il pericolo, potendo rilevare solo ove lo si accertasse con giudizio ex post. Il provvedimento questorile che motivi in ordine al concreto rischio per la circolazione e l’incolumità, con riferimento al luogo specifico, è immune dalle censure di difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
Il Questore di Catania ha adottato nei confronti del ricorrente il D.A.SPO per la durata di un anno. Il presupposto è la condotta tenuta in occasione del transito della squadra di calcio avversaria nei pressi del casello A18 di Giarre: dopo aver occupato la sede stradale, il ricorrente avrebbe acceso, insieme ad altri tifosi, numerosi fumogeni, creando una fitta coltre di fumo e un concreto pericolo per le persone e le auto in transito, con nocumento alla circolazione.
Il destinatario della misura ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo quattro motivi: insussistenza dei presupposti normativi e travisamento dei fatti; difetto di motivazione e di istruttoria; illegittimità del Daspo fondato sulla sola denuncia per il reato di cui all’art. 6-bis legge n. 401/1989; omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione si è costituita e ha controdedotto. La domanda cautelare è stata respinta, e l’ordinanza non è stata impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i primi tre motivi, che attengono ai presupposti della misura interdittiva e alla sua motivazione. Muove dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui agli art. 6-bis e 6-ter della stessa legge. Nel caso concreto il presupposto è stato rinvenuto nel deferimento del ricorrente per il reato di uso pericoloso di fumogeni.
La Corte qualifica la fattispecie dell’art. 6-bis come reato di pericolo concreto, inteso a prevenire comportamenti pericolosi per l’incolumità pubblica in generale e non solo per gli spettatori. L’utilizzazione dei fumogeni “in modo pericoloso” rispetto all’incolumità delle persone è condizione modale della condotta e va valutata in relazione al momento in cui viene tenuta, richiamando TAR Calabria – Reggio Calabria n. 99 del 2024, TAR Friuli Venezia Giulia n. 83 del 2024 e Cass. pen. n. 545 del 2023.
Il Daspo, argomenta il Collegio, è misura di prevenzione e non richiede l’accertata lesione: è sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il giudizio di concreta pericolosità va espresso ex ante, secondo il criterio della prognosi postuma, quale valutazione probabilistica fondata su leggi scientifiche o massime di comune esperienza circa il rischio che da una condotta scaturisca un determinato evento.
Nel caso di specie il provvedimento risulta congruamente motivato. Dall’annotazione di P.G. e dai fotogrammi emerge l’uso dei fumogeni su una strada pubblica aperta al transito, con riduzione della visibilità e potenziale pericolo per la circolazione, da valutare ex ante. Le circostanze valorizzate dal ricorrente — strada sgombra, assenza di tifoseria avversaria, finalità festosa — potrebbero rilevare solo se il pericolo fosse da accertare con giudizio ex post, ciò che non è. La valutazione dell’Amministrazione, in ordine alla specificità del luogo, non può essere sostituita dalle considerazioni personali del ricorrente.
Quanto alla partecipazione procedimentale, la Sezione richiama il consolidato indirizzo secondo cui il D.A.SPO. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, citando Cons. Stato n. 7945 del 2021, n. 8381 del 2022 e T.A.R. Sicilia – Catania n. 339 del 2024. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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