Sopravvenuta assegnazione temporanea e improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere (TAR Lombardia n. 119 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’assegnazione temporanea del dipendente pubblico ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, la sopravvenienza del provvedimento ministeriale che accoglie la richiesta di mobilità e dispone il trasferimento con decorrenza immediata determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, per difetto sopravvenuto di interesse alla decisione. La declaratoria in rito, in quanto conseguenza dell’adozione dell’atto richiesto, giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Resta fermo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso un Comando provinciale con mansioni amministrative, presentava istanza di mobilità temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, chiedendo l’assegnazione presso altra sede.
L’Amministrazione comunicava un preavviso di rigetto, fondato sul parere negativo della Direzione Centrale per asserita carenza di organico nel ruolo dei piloti della sede richiesta. Il ricorrente replicava di non essere abilitato alle operazioni di volo, ma il diniego veniva comunque adottato. Proponeva quindi ricorso al TAR, con motivi aggiunti avverso la nota successiva del 28.07.2023.
La Motivazione della Corte
In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione con ordinanza n. 828 del 2023, rilevando la conferma dello svolgimento di mansioni amministrative e prospettando, sulla scorta di orientamenti del giudice di appello richiamati in quella sede, una diversa lettura della normativa in tema di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di scopertura dell’organico. Fissava contestualmente l’udienza pubblica di merito.
Nelle more del giudizio l’Amministrazione adottava il decreto ministeriale del 27 ottobre 2023, con cui disponeva il trasferimento del ricorrente presso la sede richiesta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, per la durata di tre anni e con decorrenza immediata. Il provvedimento è stato depositato in giudizio dalla difesa del ricorrente.
Il Collegio ha preso atto che l’atto sopravvenuto riconosce integralmente la pretesa azionata. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso, anche con riguardo ai motivi aggiunti, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere: l’interesse alla pronuncia di annullamento è venuto meno per effetto del soddisfacimento della domanda in via amministrativa.
La definizione in rito, non essendo riconducibile a soccombenza di una parte ma all’adozione dell’atto richiesto, ha indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di giudizio, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa, con disposizione di oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.