Funzioni non tariffate, sovvenzione regionale e limiti del sindacato (TAR Lombardia n. 5 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento delle funzioni non coperte da tariffe predefinite costituisce sovvenzione pubblica e non corrispettivo delle prestazioni rese dalla struttura accreditata. La Regione può pertanto determinarne discrezionalmente, di anno in anno, l’ammontare, senza obbligo di coprire l’intera spesa sostenuta dalla struttura e senza che gli importi “standard” indicati nelle delibere costituiscano somme minime garantite. Gli abbattimenti di sistema e di funzione sono espressione del potere di programmazione sanitaria e sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvo i vizi di eccesso di potere per arbitrarietà o illogicità manifesta. Restano invece devolute al giudice ordinario le controversie sul solo calcolo del finanziamento dovuto, prive di connotati autoritativi.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato la deliberazione con cui la Regione Lombardia ha determinato la remunerazione delle funzioni non tariffate per l’anno 2020. La ricorrente lamentava di avere ricevuto, per le funzioni nn. 1, 4 e 9, un importo inferiore a quello ritenuto spettante e di non avere ottenuto alcun riconoscimento per la funzione n. 11, relativa alla gestione del File F. Ha inoltre domandato l’accertamento dell’illegittimità del diniego opposto all’istanza di accesso agli atti.

La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura patrimoniale della pretesa, e l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera presupposta del 2019. La domanda cautelare è stata respinta. In udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso nella parte relativa all’accesso, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza. Sulle censure economiche ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: applicando il criterio del petitum sostanziale, ha rilevato che la controversia non investe il calcolo del finanziamento, attratta alla cognizione del giudice ordinario, ma i criteri stessi di remunerazione e l’uso del potere programmatorio regionale.

Nel merito, il Tribunale ha ricondotto le funzioni non tariffabili allo schema della sovvenzione pubblica, con finalità integrativa del regime tariffario. Ne deriva che l’Amministrazione non è tenuta a erogare una somma pari all’intera spesa sostenuta, ma può determinare l’importo del contributo discernendo come contribuire al funzionamento delle funzioni stesse. La determinazione dei criteri di sovvenzionamento rientra nell’ampia discrezionalità regionale in materia di politica sanitaria.

Su questa base il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo all’importo complessivo riconosciuto: la delibera impugnata conferma per il 2020 i criteri della delibera del 2019, e la soglia di incremento per singolo erogatore privato va calcolata al netto dell’impatto delle funzioni non più attuali e non al lordo. La tesi contraria della ricorrente investe il merito insindacabile delle scelte regionali ed è inammissibile; le censure sull’autovincolo sono generiche.

Quanto alle funzioni nn. 1 e 4, gli importi standard indicati nelle delibere rappresentano un valore di funzionamento, non una somma minima garantita, e non escludono gli abbattimenti di sistema e di funzione. I documenti depositati dalla Regione nel corso del giudizio non integrano postuma la motivazione, ma costituiscono il mero sviluppo dell’operato amministrativo secondo i criteri richiamati.

Sulla funzione n. 11 il Collegio ha rinvenuto la ragione del mancato finanziamento nell’allegato della delibera del 2019, che fissa il limite di valore di 100.000 euro per evitare di remunerare attività a basso impegno organizzativo. Il motivo è infondato, come già ritenuto in una precedente decisione sul criterio di remunerazione della medesima funzione. Il ricorso è stato quindi respinto nel resto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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