Sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia congedato a domanda (TAR Marche n. 834 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti del 2,5% sull’ultimo stipendio, previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, spetta anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, in presenza dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. ha mantenuto in vigore la disciplina richiamata ai soli fini del trattamento di fine rapporto, superando le differenze di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non produce la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, sicché viene meno l’esclusione della cessazione a domanda dalla platea dei destinatari. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

I ricorrenti sono militari in quiescenza della Guardia di Finanza, cessati dal servizio a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti. Hanno ricevuto il trattamento di fine servizio senza l’inclusione della maggiorazione dei sei scatti del 2,5% sull’ultimo stipendio.

Hanno quindi agito davanti al giudice amministrativo nei confronti dell’I.N.P.S. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Comando generale della Guardia di Finanza, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo. Entrambi i resistenti si sono costituiti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero e, quanto all’Ente previdenziale, la decadenza e la prescrizione del diritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero. Richiamando il consolidato orientamento (Cons. St., sez. III, n. 1231 del 2019), rileva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, con conseguente estromissione dal giudizio del M.E.F. e del Comando generale.

Le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’I.N.P.S. sono disattese. La prima è generica e comunque smentita dai prospetti di liquidazione in atti, da cui emergono le condizioni soggettive richieste dalla norma. La seconda è superata dall’insegnamento secondo cui il termine quinquennale decorre dalla data dell’ultimo pagamento effettuato dall’Ente erogante (T.A.R. Liguria, sez. I, n. 546 del 2024).

Nel merito, la ricostruzione dell’I.N.P.S. — che vorrebbe applicabili l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 e l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, escludenti il congedo a domanda — è smentita dalla giurisprudenza. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. prevede espressamente che al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare continui ad applicarsi l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, in coerenza con il fine di equiparazione del trattamento economico del comparto sicurezza (Cons. Stato, sez. II, n. 3492 del 2024).

Il Collegio esclude poi che l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 abbia determinato la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987: la reviviscenza è istituto eccezionale e difetta la relativa condizione. Ne consegue che l’esclusione della cessazione a domanda non è più in vigore. Quanto all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, esso opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita.

Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto al beneficio. Sulle somme spettano gli interessi legali, di regola senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese sono compensate in ragione della stratificazione normativa della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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