Funzioni non tariffate, sovvenzione e sindacato sul quantum (TAR Lombardia n. 41 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento delle funzioni non coperte da tariffe predefinite non costituisce corrispettivo delle prestazioni rese, ma sovvenzione pubblica che la Regione eroga discrezionalmente per perseguire interessi pubblici di programmazione sanitaria. L’Amministrazione non è tenuta a rimborsare l’intera spesa sostenuta dalla struttura accreditata, né a garantire un importo minimo pari al valore “standard” di funzione. Il valore standard opera come mera base di calcolo, assoggettata agli abbattimenti di sistema e di funzione necessari a rispettare i tetti di spesa. La relativa determinazione appartiene al potere programmatorio regionale ed è sindacabile solo per palese arbitrarietà o illogicità manifesta. Le controversie sul solo calcolo del finanziamento spettano al giudice ordinario; quelle sui criteri di remunerazione al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una casa di cura privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale impugna la deliberazione con cui la Regione Lombardia ha determinato, per l’anno 2021, la remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite, riconoscendole importi inferiori a quelli ritenuti spettanti per tre funzioni e nessun importo per una quarta.
La società deduce eccesso di potere e violazione di legge, assumendo che la Regione avrebbe dovuto corrispondere gli importi “standard” previsti per le singole funzioni, o comunque una somma non inferiore a quella riconosciuta per il 2018 incrementata fino al 5 per cento. La Regione eccepisce il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando l’orientamento della Cassazione, rileva che il riparto si determina sul petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi. Nei rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, qualificati come concessione di pubblico servizio, la cognizione esclusiva del giudice amministrativo incontra il limite delle controversie di contenuto meramente patrimoniale, attinenti a indennità, canoni e altri corrispettivi, schematizzabili nel binomio obbligo-pretesa. Quando invece la contestazione investe l’esercizio del potere autoritativo sull’economia del rapporto, il conflitto si configura come potere-interesse e resta devoluto al giudice amministrativo.
Applicando tali coordinate, il Tribunale osserva che il ricorso non censura il calcolo del finanziamento in applicazione dei criteri deliberati, attività attratta alla giurisdizione del giudice ordinario, ma i criteri stessi e il corretto uso del potere nella determinazione delle modalità di remunerazione. L’eccezione è pertanto disattesa.
Sulla seconda eccezione, di inammissibilità per difetto di interesse, il Collegio soprassiede e respinge nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale.
Nel merito, il Tribunale qualifica il finanziamento come sovvenzione pubblica con finalità integrativa del regime tariffario, volta a coprire costi fissi aggiuntivi e a premiare l’efficienza organizzativa. Ne discende la non debenza di una somma corrispondente all’intera spesa, potendo la Regione determinare annualmente l’ammontare del contributo.
La delibera impugnata conferma i criteri della precedente deliberazione del 2019: la soglia di incremento del 5 per cento per singolo erogatore privato va calcolata sull’importo assegnato per il 2018 al netto dell’impatto delle funzioni non più attuali, e il valore complessivo, se superiore al tetto di sistema, è ridotto di una percentuale uguale per tutti gli enti. Il valore standard è dunque solo punto di partenza del calcolo, non importo minimo garantito. Le censure sul diverso criterio attengono al merito insindacabile delle scelte regionali. La produzione documentale dei calcoli non integra postuma la motivazione, ma ne costituisce mero sviluppo applicativo.
Quanto alla funzione relativa alla gestione dei farmaci, la motivazione del mancato riconoscimento si ricava dall’allegato richiamato, che fissa una soglia di valore volta a evitare la remunerazione di attività a basso impegno organizzativo e gestionale. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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