Ottemperanza al giudicato di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 212 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che accoglie la domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, costituendo titolo per il giudizio di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione e, per il caso di inerzia, nomina il commissario ad acta. La compensazione delle spese trova giustificazione nel numero elevato di analoghe statuizioni da eseguire e nelle obiettive difficoltà dell’amministrazione, salvo il rimborso delle spese vive accessorie.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’appello di Lecce, accogliendo il ricorso ex legge n. 89/2001, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore di due ricorrenti, oltre spese con distrazione in favore del difensore. Il decreto, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, non veniva opposto e non veniva eseguito.

I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa veniva trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto posto a fondamento ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di legge.

Il TAR accerta poi il perfezionarsi della mora dell’amministrazione. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione sostitutiva prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione, l’assenza di azioni per il medesimo credito e la modalità di riscossione prescelta. È altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza alcun pagamento.

Nel merito il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inerzia viene nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Non è riconosciuto alcun compenso specifico al commissario, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Quanto alle spese, il TAR le compensa, valorizzando l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire e le obiettive difficoltà del Ministero, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6892 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 8062 del 2021. Riconosce tuttavia il rimborso delle spese vive successive e accessorie sostenute per il giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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