Esercizio di funzioni notarili durante la sospensione e destituzione (Cass. civ. Sez. II n. 25537 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 142 della legge notarile, integra l’esercizio delle funzioni notarili durante il periodo di sospensione disciplinare, sanzionato con la destituzione, non soltanto la stipula degli atti, ma ogni attività preparatoria e successiva riconducibile alla nozione di ricezione degli atti tra vivi di cui all’art. 1 della legge n. 89/1913, compresa la cooperazione sistematica all’altrui attività di rogito. La sanzione pecuniaria dell’art. 137, comma 3, della legge notarile resta circoscritta al rilascio di copie, estratti e certificati regolati dall’art. 43 della legge notarile, in relazione agli atti in deposito presso il notaio designato. Nel procedimento disciplinare a carico dei notai l’astensione e la ricusazione dei componenti della Commissione regionale di disciplina, previste dall’art. 154 della legge n. 89/1913, non si estendono ai componenti del Consiglio notarile titolari dell’azione disciplinare.

Il Fatto

Un notaio è destinatario di un provvedimento della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina, che gli irroga la destituzione dall’esercizio delle funzioni. Le contestazioni riguardano l’aver svolto attività notarile durante un periodo di sospensione disciplinare, mediante l’estrazione massiva di visure ipocatastali, costi rilevanti non giustificati da incarichi e fatturazione attiva, e l’aver indirizzato clientela verso altri professionisti.

Il professionista propone reclamo dinanzi alla Corte d’appello, che modifica parzialmente la decisione: accoglie il reclamo sulla seconda contestazione per carenza di prova, confermando nel resto la sanzione. Avverso la pronuncia distrettuale il notaio ricorre in cassazione con cinque motivi; il Consiglio notarile resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura anzitutto la mancata declaratoria di improcedibilità del procedimento per conflitto di interessi di alcuni consiglieri che avevano votato l’avvio dell’azione disciplinare. La Corte d’appello aveva ritenuto l’eccezione genericamente formulata e rinunciata. Il motivo è inammissibile: la statuizione sul difetto di argomentazione non è efficacemente contrastata, e il vizio di una distinta deliberazione non si estende automaticamente alle altre decisioni collegiali contenute nel medesimo verbale. La Corte ribadisce che l’art. 154 della legge n. 89/1913 prevede astensione e ricusazione solo per i componenti della Commissione regionale di disciplina, non per i titolari dell’azione, e che le norme sull’incompatibilità sono di stretta interpretazione, richiamando Cass. n. 11791/2011.

Il secondo e il terzo motivo, relativi all’inutilizzabilità delle prove acquisite senza delega e alla mancata sospensione del giudizio per querela di falso, sono dichiarati inammissibili. La statuizione impugnata è rafforzativa di ragioni fondate sulla non contestazione dei dati fattuali essenziali. L’assenza iniziale di delega istruttoria non inficia irrimediabilmente le prove documentali, potendo il Consiglio farle proprie con implicita ratifica e senza pregiudizio per il diritto di difesa. L’eventuale falsità, se accertata, può essere fatta valere solo come motivo di revocazione, secondo Cass. n. 5058/2023 e Cass. n. 28846/2020.

Il nucleo della decisione riguarda la qualificazione della condotta. La nozione di funzione notarile richiamata dall’art. 142 della legge notarile va letta alla luce dell’art. 1 della legge n. 89/1913, che non si esaurisce nella redazione dei rogiti ma comprende ogni attività preparatoria e successiva. Durante la sospensione è inibito al notaio non solo stipulare, ma anche compiere le attività prodromiche, altrimenti vanificandosi il contenuto afflittivo della sanzione, come già affermato in Cass. n. 21830/2020.

Quanto alla sanzione minore, correttamente è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 137, comma 3, della legge notarile. La norma concerne il rilascio di copie, estratti e certificati nei casi regolati dall’art. 43 della legge notarile, in relazione alla competenza esclusiva dell’art. 67, non una generica attività di documentazione o di certificazione.

Gli elementi indiziari — numero esorbitante di visure, esborso economico rilevante, utilizzo delle stesse da parte di altri notai, accordo associativo con uno di essi, fatturazione priva di giustificazione — sono stati ritenuti gravi e univoci della cooperazione sistematica alle funzioni altrui. La Corte conferma la destituzione, escludendo che il ricorrente abbia dedotto in concreto circostanze idonee a un trattamento meno grave ai sensi dell’art. 144, comma 1, legge notarile. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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