Errata indicazione del Paese di origine nel documento di trasporto interno: la sanzione è legittima e supera il contrasto con le etichette (Cass. civ. Sez. 2 n. 18175 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 5, par. 4, del Reg. UE n. 543/2011 è integrata dall’emissione di un documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi che rechi indicazioni errate o incomplete sul Paese di origine, anche quando il trasporto avvenga tra una piattaforma di distribuzione e i punti vendita del medesimo operatore economico, atteso che il controllo di conformità deve poter essere effettuato «in tutte le fasi di commercializzazione». La correttezza delle indicazioni riportate sugli imballaggi o su un cartello informativo non neutralizza l’illecito, poiché la presenza di un documento con dati confliggenti vìzia l’impressione generale della partita e ostacola l’efficienza del controllo. L’operatore può superare l’addebito solo dissipando immediatamente e in loco i dubbi dell’ispettore; diversamente, l’elemento oggettivo dell’illecito è integrato, senza necessità di una valutazione di offensività in concreto della condotta. La contestazione notificata al trasgressore, nella sua qualità di legale rappresentante della società, è idonea a coinvolgere quest’ultima quale obbligata in solido ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981.
Il Fatto
La società e una persona fisica, indicata in qualità di trasgressore, proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui Agecontrol aveva irrogato una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 5, par. 4, del Reg. UE n. 543/2011. Nel corso di un controllo su un trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi dalle piattaforme logistiche verso punti vendita della stessa società, era emerso che il documento di trasporto indicava come Paese di provenienza dei peperoni rossi l’Olanda, mentre il prodotto era di origine italiana.
Il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione; la Corte d’Appello di Bologna riformava parzialmente la decisione, confermando la legittimità della sanzione a carico della società quale coobbligata solidale. Avverso la sentenza d’appello la società e il soggetto indicato come trasgressore proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha affrontato, in primo luogo, la questione della correttezza della contestazione nei confronti della società quale obbligata solidale. Richiamando il principio espresso dall’art. 14 della legge n. 689/1981, gli ermellini hanno escluso la necessità di una notifica distinta alla società quando la violazione sia contestata al trasgressore nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente. La conseguente «coincidenza» tra persona fisica e persona giuridica rappresentata giustifica una sanatoria dell’eventuale omissione, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., qualora l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo di consentire all’ente di approntare le proprie difese. Nel caso di specie, l’ordinanza ingiunzione individuava espressamente la società quale obbligata in solido ex art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, rendendo la contestazione piena ed efficace.
Con riferimento al merito, la Corte ha respinto la tesi dei ricorrenti fondata sulla sentenza della CGUE nella causa C-319/2021. Pur non essendo obbligatoria l’emissione di un documento di trasporto interno, la sua redazione volontaria impone il rispetto di tutti i requisiti di contenuto prescritti, inclusa la corretta indicazione del Paese di origine. Tale obbligo sussiste anche nei trasferimenti tra soggetti appartenenti al medesimo operatore economico, poiché il controllo di conformità deve poter essere esercitato «in tutte le fasi di commercializzazione».
La Corte ha chiarito che il contrasto tra i dati del documento e quelli risultanti dagli imballaggi non può essere superato valorizzando la correttezza di questi ultimi. La presenza di indicazioni confliggenti genera un «contrasto informativo» che vìzia l’impressione generale della partita e ostacola l’attività ispettiva. L’operatore può sottrarsi alla sanzione solo dissipando immediatamente, in loco e senza complesse verifiche esterne, i dubbi dell’ispettore. L’inutile decorso del tempo rende l’illecito integrato, senza che occorra una specifica indagine sull’offensività in concreto, già insita nella previsione normativa.
Infine, la Corte ha escluso profili di violazione del principio di legalità, in quanto la condotta sanzionata non consiste nell’omessa emissione del documento, ma nell’erronea compilazione di un atto comunque formato. La valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto non provata l’irrilevanza dell’errore sull’efficienza del controllo, è stata giudicata coerente e immune da vizi logici, non potendo essere rimessa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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