Custodia congiunta di carta e PIN rileva nel furto del bancomat (ABF Collegio di Milano n. 2288 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito, l’intermediario che abbia provato l’autenticazione forte del cliente mediante i fattori del possesso (la carta) e della conoscenza (il codice PIN) ha assolto all’onere probatorio di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010. Ai fini dell’esonero da responsabilità ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, occorre inoltre la prova del comportamento fraudolento, doloso o gravemente colposo dell’utilizzatore rispetto agli obblighi dell’art. 7 d.lgs. n. 11/2010. Il ridotto lasso temporale tra il furto della carta e il prelievo ATM fa presumere la custodia congiunta di carta e PIN, integrando la colpa grave dell’utente; è irrilevante che il furto sia stato o meno caratterizzato da destrezza.

Il Fatto

La ricorrente riferisce che in data 8.2.2025, alle ore 10:55, il bancomat a lei intestato — momentaneamente affidato alla sorella — veniva sottratto insieme alla borsa di quest’ultima, mediante lo stratagemma delle monetine cadute a terra. Nella borsa era custodita anche la carta della cointestataria, che provvedeva al blocco. I malviventi riuscivano comunque a prelevare € 2.000,00 presso un vicino sportello ATM.

La cliente chiede il riaccredito delle somme. L’intermediario si oppone, eccependo l’incauta custodia della carta e del PIN, non essendo la plastica in possesso della titolare, e documentando che l’operazione era stata eseguita con tecnologia microchip e digitazione del PIN alle ore 11:04, dopo tre tentativi falliti. La ricorrente replica che, se i ladri avessero conosciuto il codice, non avrebbero sbagliato tre volte, e che il PIN non era conservato con la carta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, individuandolo nel d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della PSD II. Richiama l’art. 10, comma 1, che pone a carico del prestatore l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione, e l’art. 10, comma 2, che richiede altresì la prova del comportamento fraudolento, doloso o gravemente colposo dell’utilizzatore.

Sul piano probatorio il Collegio richiama il criterio del Collegio di Coordinamento (decisione n. 22745/2019): la produzione documentale sull’autenticazione e regolarità formale non soddisfa di per sé l’onere, essendo necessario che l’intermediario indichi elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre la prova presuntiva della colpa grave. Vengono poi richiamati gli artt. 97 e 98 PSD2, l’art. 10-bis d.lgs. n. 11/2010, il Regolamento Delegato Ue 2018/389 e l’art. 12 d.lgs. n. 11/2010, che esonera il pagatore da perdite quando il prestatore non esiga l’autenticazione forte del cliente.

Nel caso concreto, la documentazione attesta che l’operazione è stata autenticata mediante i fattori del possesso (la carta) e della conoscenza (il PIN): l’intermediario ha quindi fornito piena prova della SCA. Quanto alla condotta dell’utente, il Collegio valorizza il dato temporale: il furto è avvenuto alle 10:55, il prelievo alle 11:04, a circa nove minuti di distanza.

Tale ridotto intervallo induce a presumere che la carta fosse conservata unitamente al rispettivo codice segreto, integrando gli estremi di un contegno gravemente colpevole dell’utente (richiamata ABF-Coll. Milano n. 10433 del 21 aprile 2021). Il Collegio precisa che, a fronte della conservazione congiunta di carta e PIN, è irrilevante che il furto sia stato o meno caratterizzato da destrezza. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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