Colpa grave dell’utilizzatore di carta di debito esclude rimborso per prelievi fraudolenti (ABF Collegio di Bologna n. 2528 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, l’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 pone a carico dell’intermediario la prova che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ma la produzione documentale attestante l’autenticazione non esaurisce l’onere probatorio della colpa grave dell’utilizzatore, che richiede la specifica indicazione delle modalità esecutive da cui desumere la condotta gravemente negligente. Il titolare che subisce il furto dello strumento di pagamento in un luogo pubblico o aperto al pubblico, come il parcheggio di un supermercato, tiene una condotta connotata da colpa grave, dovendo innalzare la soglia di attenzione in relazione alla libera accessibilità del luogo da parte di terzi. Il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra il furto e i prelievi, eseguiti con corretta digitazione del PIN al primo tentativo, rende plausibile l’associazione immediata tra carta e credenziali e conferma la sussistenza della colpa grave, con conseguente esclusione del rimborso.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto e della carta di debito ad esso collegata, riferisce di aver utilizzato la carta presso il POS di un centro commerciale digitando il codice PIN memorizzato a memoria. Rientrata in auto, collocava la borsa, contenente la carta e il telefono cellulare, sul sedile anteriore destro. Una donna le segnalava la presenza di monete cadute a terra dietro il veicolo; scesa per raccoglierle, la ricorrente constatava la scomparsa della borsa e l’apertura della portiera.
Prima che fosse possibile disporre il blocco della carta, terzi ignoti eseguivano due prelievi ATM, uno di € 250,00 e uno di € 1.000,00. La ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo, adiva l’ABF chiedendo il rimborso di € 1.250,00 o della diversa somma ritenuta, oltre alle spese legali, contestando all’intermediario di non aver provato l’autenticazione a doppio fattore, la propria negligenza e l’invio degli alert via sms. L’intermediario eccepiva che i prelievi erano stati autorizzati mediante lettura del chip e corretta digitazione del PIN, con blocco della carta alle ore 10:04, e che il furto era stato agevolato dalla condotta disattenta della titolare.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama la disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2, applicabile alle operazioni contestate. L’art. 10 del decreto pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che le operazioni siano state autenticate, correttamente registrate e contabilizzate; in mancanza, l’intermediario sopporta integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute.
Nel caso di specie, l’intermediario prova, attraverso la documentazione prodotta, che i due prelievi sono avvenuti presso ATM alle ore 10:02 e 10:03 mediante lettura del chip e corretta digitazione del PIN, senza errori dal primo tentativo. Il Collegio richiama quindi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019, secondo cui la produzione documentale attestante l’autenticazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio della colpa grave dell’utilizzatore, essendo necessario che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive da cui trarre la prova presuntiva.
Quanto agli obblighi di custodia, il Collegio aderisce all’orientamento che connota di colpa grave il comportamento del titolare che subisce il furto dello strumento in un luogo pubblico o aperto al pubblico, dovendo la soglia di attenzione innalzarsi in relazione alla libera accessibilità da parte di terzi. Il parcheggio di un supermercato è considerato contesto spaziale sensibile a eventi delittuosi, il che esclude la qualificazione del furto come furto con destrezza, richiamando sul punto le decisioni del Collegio di Bologna n. 2601/2024 e del Collegio di Milano n. 10523/2024, n. 5700/2024 e n. 1172/2024.
Il Collegio ritiene inoltre che gli utilizzi fraudolenti siano ascrivibili alla condotta gravemente colposa della cliente, che ha causalmente contribuito al loro verificarsi. In conformità ai principi del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6168/2013), non può pretendersi che le persone tengano a mente tutti i codici senza possibilità di annotazione, purché il codice non risulti immediatamente associabile allo strumento. Nel caso in esame, il lasso di tempo brevissimo tra il furto, avvenuto tra le ore 9:45 e le 10:00, e la prima operazione fraudolenta delle ore 10:02, con immissione delle credenziali senza errori, rende l’associazione tra carta e PIN “immediata” e conferma la colpa grave.
Quanto alla doglianza sulla mancata prova dell’invio di alert via sms, il Collegio rileva che il servizio era stato offerto gratuitamente ma la cliente aveva preferito non attivarlo; in ogni caso la censura è priva di rilievo pratico, poiché tra gli oggetti trafugati vi era anche il cellulare, sicché l’eventuale alert non avrebbe potuto impedire i prelievi, avvenuti in rapidissima successione. Il ricorso, pertanto, non è accolto.
Nota della Redazione
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