Furto della carta con destrezza e PIN carpito: nessuna colpa grave dell’utilizzatore (ABF Collegio di Torino n. 3556 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di utilizzo fraudolento di uno strumento di pagamento, l’intermediario che invoca la colpa grave dell’utilizzatore deve dimostrare una condotta di abnorme e inescusabile negligenza. Il furto con destrezza della carta bancomat, avvenuto in un locale ATM di ridotte dimensioni con la copertura della feritoia, e la captazione del PIN durante il legittimo utilizzo dello strumento da parte del titolare non integrano di per sé colpa grave. La procedura di autenticazione a due fattori correttamente eseguita dall’intermediario non esonera quest’ultimo dall’obbligo di rimborso quando il comportamento dell’utente non superi la soglia della colpa grave prevista dall’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 11/2010.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una carta bancomat collegata al conto corrente acceso presso l’intermediario, si recava presso un locale ATM per un prelievo. Mentre digitava il codice segreto, due sconosciuti entravano nel locale, di ridotte dimensioni e con un solo sportello, creando confusione; uno di essi occultava la feritoia con il portafoglio e si impossessava con destrezza della carta espulsa, mentre il PIN veniva carpito durante la digitazione.
Pochi minuti dopo la ricorrente riceveva due sms relativi a prelievi ATM da € 500,00 ciascuno, per un totale di € 1.000,00, chiedeva il blocco della carta, contestava le operazioni e sporgeva denuncia. Ricevuto riscontro negativo al reclamo, adiva l’ABF chiedendo il rimborso della somma e le spese legali. L’intermediario eccepiva la corretta autenticazione delle operazioni e la colpa grave dell’utente per non aver protetto la digitazione del PIN e per non aver tempestivamente bloccato la carta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva PSD2. L’art. 5 pone il consenso del pagatore a fondamento dell’operazione; l’art. 10 addossa all’intermediario l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, senza malfunzionamenti. Questo onere incontra un limite nell’art. 12, comma 4, che consente all’utilizzatore di sopportare l’intera perdita solo se ha agito in modo fraudolento o gravemente colposo.
L’intermediario ha documentato, con le evidenze informatiche, che i prelievi sono stati autenticati con sistema a due fattori — elemento di possesso (CHIP) ed elemento di conoscenza (PIN) — e che la procedura è conforme alla SCA (Strong Customer Authentication). La prova dell’art. 10 è dunque fornita, e il Collegio passa alla valutazione del comportamento dell’utente.
Quanto alla colpa grave, il Collegio ritiene che le circostanze allegate evidenzino un furto con destrezza, non potendosi affermare che la condotta della ricorrente abbia raggiunto quel livello di negligenza da integrare una colpa abnorme e inescusabile. Sul punto richiama precedenti conformi su fattispecie analoghe (Collegio di Roma n. 11122/2025, Collegio di Milano n. 10208/2023, Collegio di Torino n. 8306/2022). Il PIN, in particolare, è stato carpito durante il legittimo utilizzo dello strumento da parte del titolare, circostanza che di per sé non integra colpa grave (Collegio di Torino n. 6853/21).
La domanda di rifusione delle spese legali, avanzata in modo generico, è invece respinta per insussistenza dei presupposti indicati dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente: l’intermediario è condannato a corrispondere € 1.000,00 alla ricorrente, oltre al rimborso di € 20,00 per il contributo versato e alla corresponsione di € 200,00 alla Banca d’Italia per le spese della procedura.
Nota della Redazione
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