Quietanza liberatoria e rimborso oneri per estinzione anticipata della cessione del quinto (ABF Collegio di Napoli n. 3305 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria spiega effetto estintivo solo se contiene un preciso riferimento quantitativo e causale alle voci di costo non rimborsate ed esprime in modo non equivoco la volontà di rinunciarvi, oltre a essere rilasciata in un momento contestuale o successivo all’estinzione del finanziamento. Nei contratti di cessione del quinto e delegazione di pagamento stipulati prima del 25 luglio 2021, l’art. 125-sexies TUB impone la riduzione di tutte le componenti del costo del credito, compresi i costi up front. Il rimborso segue i criteri della decisione di coordinamento n. 26525/2019: proporzionalità lineare per i costi recurring e curva degli interessi per quelli up front.

Il Fatto

Il ricorrente aveva estinto anticipatamente, alla cinquantanovesima rata sulle novantasei previste, un finanziamento mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione, stipulato nel 2016. Insoddisfatto dell’interlocuzione con l’intermediario, si era rivolto all’ABF chiedendo il rimborso degli oneri accessori quantificati in € 613,42, o nella maggior somma determinata da un diverso metodo di calcolo, oltre interessi e spese di assistenza legale.

L’intermediario eccepiva in via preliminare una quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente, attestante la ricezione di tutto quanto spettante e la rinuncia a ogni ulteriore pretesa, contestando comunque il merito. In replica il ricorrente ne contestava la validità e reiterava le richieste.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto la portata della quietanza liberatoria. Richiamando la decisione 8827 del 21.07.2017 del Collegio di coordinamento, ne afferma la necessaria valutazione in concreto: l’atto deve contenere la determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinuncia e l’espressa manifestazione della volontà di abdicare alla pretesa delle ulteriori somme versate e non restituite.

A questo requisito sostanziale si aggiunge quello temporale, richiamato dalla decisione del Collegio di Napoli n. 5140/2023: la quietanza deve essere rilasciata in un momento contestuale o successivo all’estinzione, quando diviene attuale il diritto alle restituzioni. Nel caso concreto la sottoscrizione era successiva all’estinzione, ma la dichiarazione risultava carente della determinazione quantitativa e del riferimento alla causale delle voci non rimborsate. La quietanza non è quindi idonea a precludere la domanda.

Nel merito il Collegio ritiene applicabile l’art. 125-sexies TUB. L’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 estende la disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni dell’art. 122 TUB, sotto il profilo qualitativo e quantitativo (richiamata la decisione del Collegio di Napoli n. 7202/2023). Trovano pertanto applicazione i principi della sentenza Lexitor (causa C-383/18), secondo cui la riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Il Collegio esclude che la sentenza UniCredit Bank Austria (causa C-555/21) abbia determinato un overruling della Lexitor rule, intervenendo nel differente contesto dei crediti immobiliari. Richiama poi l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, che ha distinto i contratti anteriori e successivi alla sua entrata in vigore, e la sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, il Collegio conferma i criteri della decisione di coordinamento n. 26525/2019: proporzionalità lineare per i costi recurring e curva degli interessi per quelli up front, in assenza di diversa previsione pattizia. Dall’istruttoria emerge che non erano state restituite le commissioni di distribuzione e quelle per l’intermediario nella quota non ripetibile, tutte di natura recurring. Il rimborso spettante è quindi quantificato in € 1.450,42, arrotondato per difetto a € 1.450,00: importo superiore a quello indicato dal ricorrente, che aveva comunque chiesto la maggior somma da diverso metodo di calcolo. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con restituzione dell’importo oltre interessi legali dalla data del reclamo, contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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