Estinzione anticipata della cessione del quinto e competenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Bari n. 4116 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative ai contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio, della pensione o mediante delegazione di pagamento, il momento dell’estinzione anticipata del finanziamento è determinante ai fini dell’individuazione della competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario. Ai sensi del par. 4, Sez. I, delle Disposizioni ABF, non possono essere sottoposte all’Arbitro le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Ne consegue che, ove siano trascorsi oltre sei anni dall’estinzione anticipata del prestito, la vicenda si colloca fuori dai limiti di competenza e il ricorso è inammissibile, restando irrilevante l’esame nel merito delle pretese restitutorie.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell’emolumento pensionistico mensile, stipulato nel novembre 2014 ed estinto anticipatamente nel 2019 in esito al conteggio rilasciato dall’intermediario, lamenta il diniego al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non maturati a fronte della prematura estinzione.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, l’istante chiede all’Arbitro di accertare il diritto alla restituzione delle quote spettanti a titolo di riduzione delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, da quantificarsi in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, oltre interessi legali, alla restituzione delle rate versate in eccedenza e alla refusione delle spese di assistenza professionale. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza temporale e, nel merito, deduce di avere già operato la riduzione degli oneri e i rimborsi spettanti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di competenza temporale. Il ricorrente agisce per l’accertamento del diritto alla restituzione pro quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto alla scadenza pattuita, invocando l’art. 125-sexies Tub.

Il Collegio richiama il par. 4, Sez. I, delle Disposizioni ABF, secondo cui non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Con specifico riferimento ai contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio, della pensione o delegazione di pagamento, il Collegio ribadisce che il momento dell’estinzione anticipata è determinante ai fini dell’individuazione della competenza temporale, richiamando le proprie precedenti decisioni ABF Coll. Bari nn. 21/2021 e 23175/2021.

Applicando tale criterio al caso concreto, il Collegio rileva che il contratto, stipulato nel novembre 2014, è stato estinto ad ogni effetto il 1° marzo 2019, mentre il ricorso è stato presentato il 02/12/2025. Essendo trascorsi oltre sei anni dall’estinzione anticipata, la vicenda si pone al di fuori dei limiti di competenza temporale dell’Arbitro, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile, in conformità a ABF Coll. Bari, Dec. n. 3290/2024.

Il Collegio osserva inoltre, in via di mero obiter, che la documentazione attesta che l’intermediario ha decurtato dal debito residuo gli importi spettanti al cliente a titolo di quota non maturata delle commissioni di natura recurring, calcolati secondo il criterio pro rata temporis, ha riconosciuto la riduzione delle componenti up front mediante bonifico e ha documentato il tempestivo rimborso delle quote versate in eccedenza. Il ricorso sarebbe pertanto destituito di fondamento anche ove fosse apprezzabile nel merito. La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 176 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *