Truffa ATM e ricariche ripetute: responsabilità del PSP oltre la sesta operazione (ABF Collegio di Bologna n. 1600 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di operazioni di pagamento eseguite personalmente dal titolare dello strumento, ancorché sulla base di un raggiro, non difetta il consenso del pagatore e non trova quindi applicazione la disciplina delle operazioni non autorizzate di cui al d.lgs. n. 11/2010. Può tuttavia configurarsi una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento, secondo le norme di diritto comune, quando dalla documentazione emerga un suo apporto causale alla frode, per il mancato rilievo degli indici di frode. Integra l’indicatore previsto dall’art. 8, lett. b), punto 1, del D.M. n. 112/2007 l’esecuzione di sette o più richieste di autorizzazione nelle ventiquattro ore per una stessa carta. Il prestatore che ometta i presidi necessari risponde per le operazioni eseguite oltre la sesta.

Il Fatto

Il ricorrente, che aveva posto in vendita un quadro su una piattaforma on line, veniva contattato da un soggetto interessato all’acquisto. Concordato il prezzo in € 1.500,00, il sedicente acquirente proponeva il pagamento mediante ricarica della carta bancomat del venditore. Su invito dell’uomo, il ricorrente si recava presso uno sportello ATM e seguiva le istruzioni impartite telefonicamente, convinto di abilitare la propria carta a ricevere il denaro. Solo una volta a casa, controllando l’estratto conto, realizzava di aver effettuato dieci ricariche per complessivi € 2.485,00 a favore di tre diverse carte ricaricabili, tra le 17:44 e le 18:03 del 28 febbraio 2025.

Il ricorrente agiva nei confronti di tre intermediari, chiedendo il rimborso della somma e il rimborso del contributo di € 20. Gli intermediari eccepivano, tra l’altro, l’inapplicabilità della disciplina sulle operazioni non autorizzate, l’avvenuta autenticazione delle transazioni, l’invio degli alert e il rispetto dei plafond contrattuali.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’intermediario C, prestatore di servizi di pagamento del beneficiario delle ricariche. In sintonia con l’orientamento dei Collegi territoriali richiamato nella decisione, si esclude la legittimazione del p.s.p. del beneficiario quando le operazioni siano compiute per il tramite di altro intermediario.

Quanto all’intermediario A, che si era detto mero collocatore della carta emessa da B, il Collegio rileva che non è prodotta alcuna documentazione contrattuale idonea a qualificare il ruolo, e che dalla corrispondenza emerge una interlocuzione nel merito della richiesta di rimborso. La questione non viene tuttavia decisa su questo punto.

Nel merito, il Collegio esclude l’applicabilità della disciplina di diritto speciale. Dalla documentazione, in particolare dalla denuncia, risulta che le operazioni sono state eseguite direttamente dal ricorrente, sebbene sulla base di una volontà viziata dai raggiri. Manca dunque il requisito del consenso del pagatore e non si versa in ipotesi di operazione non autorizzata.

Il Collegio richiama allora la responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ove emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Nel caso concreto i dieci pagamenti, disposti in pochi minuti, integrano l’indicatore della lett. b), punto 1, dell’art. 8 del D.M. n. 112/2007. Non sono stati posti in essere tutti i presidi necessari a scongiurare la truffa: ne deriva la negligenza delle resistenti per le operazioni compiute oltre la sesta.

Il Collegio precisa inoltre che l’intermediario B ha fornito prova dell’invio degli alert e che il plafond di € 1.000 giornalieri riguarda i prelievi ATM, mentre le ricariche su circuito pagobancomat e POS hanno plafond distinti. Il ricorso è pertanto accolto in parte: A e B sono tenuti in solido alla restituzione di € 973,00, oltre al rimborso di € 20,00 e al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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