Cessione del quinto: rimborso commissioni up front secondo curva degli interessi (ABF Collegio di Napoli n. 2106 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione la disciplina del credito ai consumatori trova applicazione per effetto dell’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950, che ne estende la portata oltre le condizioni dell’art. 122 TUB. La sentenza della CGUE C-555/21 opera esclusivamente nel credito immobiliare, dove il modulo PIES consente al consumatore di distinguere i costi recurring da quelli up front; essa non è invocabile nella cessione del quinto, retta dal modulo SECCI. In caso di estinzione anticipata le commissioni di natura recurring già restituite secondo il criterio contrattuale non danno diritto ad ulteriori importi, mentre le commissioni up front vanno rimborsate in proporzione agli interessi secondo la curva degli interessi. Sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario anche per le commissioni di intermediazione versate all’agente, perché le scelte organizzative della rete di vendita non possono gravare sul ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione in n. 96 rate mensili. Il rapporto veniva estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio, e l’istante chiedeva il rimborso pro quota degli oneri non maturati, richiamando la sentenza Lexitor, la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 e la Corte Costituzionale n. 263/2022.
Insoddisfatto del riscontro in sede di reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo in via principale € 852,01 a titolo di oneri netti secondo il criterio proporzionale ratione temporis, in subordine l’applicazione del criterio della curva degli interessi per i costi up front, oltre interessi legali, spese legali e contributo di procedura. L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità della disciplina consumeristica e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. L’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950, introdotto dal D.lgs. n. 169/2012 in epoca anteriore alla stipula, estende espressamente alla cessione del quinto le norme sul credito ai consumatori, in ragione della particolare debolezza economica della clientela del prodotto.
Quanto alla CGUE C-555/21, invocata dal resistente, il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato: quella pronuncia spiega effetto solo nel credito immobiliare, dove il PIES rende il consumatore edotto della ripartizione tra costi recurring e up front. Nella cessione del quinto, retta dal modulo SECCI, tale rischio di qualificazione non è neutralizzato.
Anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva per le commissioni di intermediazione è respinta. L’agente in attività finanziaria operava come collaboratore dell’intermediario, sicché la commissione non è ricollegabile a una prestazione resa al cliente, ma a un costo del credito sostenuto dal resistente per la propria rete di vendita e da questi traslato sul sovvenuto.
Nel merito il Collegio applica l’art. 125-sexies TUB e la norma intertemporale dell’art. 11-octies D.L. n. 73/2021, come riscritta dopo la Corte Costituzionale n. 263/2022. Le commissioni di natura recurring risultano già restituite in sede di conteggio estintivo secondo la curva degli interessi per € 803,86, onde nulla spetta per tale causale. Le commissioni di distribuzione, di natura up front perché riferite ad attività preliminari alla stipula, vanno rimborsate in proporzione agli interessi per € 243,32, arrotondati a € 243,00 ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio rigetta invece la domanda di restituzione delle quote versate in eccedenza, priva di prova, e quella delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso e l’assenza di questioni giuridiche complesse.
Nota della Redazione
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