Furto carta in metropolitana e prelievi con PIN colpa grave del cliente (ABF Collegio di Roma n. 3405 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito, la sottrazione dello strumento su un mezzo pubblico di trasporto, luogo a ravvicinata presenza di estranei e ad alto rischio di furto, impone all’utilizzatore un onere di vigilanza rafforzato. Ove i prelievi ATM siano eseguiti con lettura chip e corretta digitazione del PIN sin dal primo tentativo, in un arco temporale brevissimo rispetto al furto, e il titolare non alleghi circostanze idonee a prospettare un’ipotesi alternativa, il Collegio ravvisa la colpa grave del cliente e respinge la richiesta di rimborso. La conservazione congiunta di più carte e dei relativi codici segreti costituisce ulteriore indice di negligenza.

Il Fatto

Il ricorrente rappresenta di aver subito, la sera del 21.7.2025, mentre si trovava in metropolitana, il furto con destrezza del portafoglio contenente la carta di debito emessa dall’intermediario resistente e altra carta di diverso istituto. Poco dopo, prima del blocco, venivano eseguiti due prelievi ATM non autorizzati per complessivi € 350,00, di cui era avvertito con sms alert intorno alle 21:17. La mattina seguente presentava denuncia.

Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo la restituzione della somma. L’intermediario, nel resistere, eccepiva la colpa grave del titolare, desunta dalla rapidità delle operazioni, dalla corretta digitazione del PIN e dall’uso di due carte diverse sottratte contestualmente.

La motivazione del Collegio

La documentazione in atti dimostra che i due prelievi, di € 250,00 e € 100,00, sono stati effettuati alle ore 21:16 e 21:13 con la carta fisica e con l’immediata digitazione corretta del PIN. I codici evidenziano la lettura in modalità chip e l’autenticazione tramite inserimento del codice, senza anomalie. Il Collegio accerta il funzionamento degli avvisi e il blocco della carta alle 21:39 del giorno stesso.

Sul primo nodo, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui il furto avvenuto su un mezzo pubblico integra una negligenza inescusabile, perché la presenza ravvicinata di estranei impone al cliente adeguate misure di protezione. Il grado di diligenza esigibile, che incide sulla valutazione della colpa, va commisurato al luogo della sottrazione. Vengono citate le decisioni del Collegio di Roma n. 15953/2022, n. 8848/2022, n. 7948/2020 e n. 7115 del 12.7.2023.

Sul secondo profilo, il Collegio valorizza la scarsa contestualizzazione dei fatti come indice di colpa grave. Il ricorrente si limita a riferire il furto con destrezza, senza offrire elementi idonei a sostenere l’indebito utilizzo da parte di terzi. Richiama sul punto le decisioni n. 10723 del 18.4.2019 e n. 7046 dell’11.07.2023.

Sul terzo profilo, il breve lasso temporale tra il furto, indicato tra le 20:45 e le 21:00, e le operazioni delle 21:13 e 21:16 costituisce indizio presuntivo della custodia dello strumento insieme al codice segreto. La rapidità rende altamente plausibile la conservazione congiunta di carta e PIN, come affermato nella decisione n. 8848/2022.

Infine, il Collegio rileva che le operazioni sono state eseguite con due carte di pagamento diverse, emesse da intermediari distinti, entrambe sottratte. La sottrazione contestuale e l’uso immediato di più strumenti rende ancor più evidente l’impossibilità di ottenere in tempi così brevi i PIN di carte diverse, secondo la decisione n. 4149/2019, richiamando altresì le decisioni n. 12223/2023 e n. 9299/2023. La conservazione congiunta di carte e codici configura un ulteriore indice di negligenza. Per queste ragioni il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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