Penale per mancata restituzione POS non estesa alla restituzione tardiva (ABF Collegio di Torino n. 3087 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che prevede un onere a carico del cliente per la mancata restituzione del terminale POS non è applicabile, né in via esplicita né in via interpretativa, all’ipotesi di restituzione tardiva del dispositivo. Le clausole che impongono oneri al cliente devono essere formulate in modo chiaro e univoco e non tollerano interpretazione estensiva in danno dell’utilizzatore; in presenza di clausole predisposte unilateralmente dall’intermediario trova applicazione il principio di cui all’art. 1370 c.c., secondo cui le clausole ambigue si interpretano contro il predisponente. La distinzione tra inadempimento definitivo e adempimento tardivo ha rilievo sostanziale e impedisce di equiparare automaticamente le due fattispecie. L’addebito è pertanto privo di fondamento negoziale e va stornato, non potendosi integrare il contenuto del contratto in via analogica o equitativa in danno del cliente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto ditta individuale e di un servizio POS presso l’intermediario, aveva comunicato il recesso dal servizio in data 22.01.2025. Dopo vane ricerche del terminale, l’intermediario aveva addebitato sul conto, in data 12.05.2025, l’importo previsto dal contratto per la mancata restituzione del POS, oltre IVA. Solo successivamente il ricorrente ritrovava il dispositivo e lo consegnava in filiale in data 22.05.2025; il POS veniva poi definitivamente ritirato da altro intermediario in data 20.06.2025.
Il ricorrente ha chiesto il riaccredito della penale per presunta mancata restituzione, oltre alla refusione delle spese per l’assistenza del consulente, quantificate in € 250,00. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la conformità dell’addebito alle previsioni contrattuali sottoscritte e l’insussistenza dei presupposti per il ristoro delle spese legali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha inquadrato il servizio POS come contratto atipico, accessorio al rapporto bancario, che presenta profili propri della locazione quanto all’uso del terminale, ma comprende anche la contabilizzazione dei pagamenti, la reportistica e la comunicazione dei flussi informativi, a fronte di commissioni e oneri disciplinati dal regolamento contrattuale. Nel valutare la legittimità dei costi addebitati in occasione del recesso, il Collegio ha richiamato l’art. 126-septies TUB, ai sensi del quale l’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
Il contratto, all’art. 10 rubricato “Conseguenze della cessazione del rapporto”, prevede che l’esercente sia tenuto a restituire senza ritardi il POS, e il documento di sintesi prevede il pagamento di € 215,00 in caso di mancata restituzione. Tra le parti è pacifico che la restituzione sia avvenuta con ritardo rispetto alla data del recesso; tuttavia l’avvenuta consegna è confermata dallo stesso intermediario con comunicazione del 24.05.2025.
Il punto decisivo è che la previsione contrattuale non risulta estesa, né in via esplicita né in via interpretativa, all’ipotesi di ritardata restituzione. Il Collegio ha sottolineato che la distinzione tra mancata e ritardata restituzione assume rilievo sostanziale: la prima implica un definitivo inadempimento dell’obbligo restitutorio, la seconda configura un adempimento tardivo, che non può essere automaticamente equiparato alla totale omissione della prestazione.
In assenza di una previsione espressa che estenda il costo anche al ritardo, l’addebito è stato ritenuto privo di adeguato fondamento negoziale, non potendosi giustificare in via analogica o equitativa, ciò che si tradurrebbe in una indebita integrazione del contenuto contrattuale in danno del cliente. Il costo è stato quindi dichiarato non applicabile e l’addebito non conforme alla disciplina contrattuale, con obbligo di restituzione delle somme percepite.
Quanto alla domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva, il Collegio l’ha respinta. Ha ricordato che il procedimento dinanzi all’ABF è caratterizzato da natura alternativa, semplificata e a ridotti oneri, improntato a criteri di informalità, che non rendono necessaria l’assistenza tecnica. Le spese possono essere riconosciute solo in presenza di circostanze particolari, quali la complessità della controversia o la necessità oggettiva di avvalersi di un professionista, e comunque nei limiti di quanto ritenuto equo. Nel caso di specie tali presupposti non ricorrono, e in ogni caso il ricorrente non ha documentato adeguatamente le spese, non risultando in atti alcun preavviso di parcella: carenza probatoria che costituisce ulteriore e assorbente motivo ostativo all’accoglimento.
Nota della Redazione
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